Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei mesi di luglio e agosto 2002, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per gli eccezionali eventi atmosferici del mese di agosto 2002, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria, il 20 ottobre 2001 i comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza; per fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo che il 4 settembre 2002 ha colpito il territorio dell'isola d'Elba; per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della citta' di Apricena, nei giorni dal 31 agosto al 2 settembre 2002, nonche' per fronteggiare l'eccezionale tromba d'aria che ha colpito, il territorio del comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002, e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3276).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 18 settembre 2002, con il quale e' stato dichiarato o stato d'emergenza nel territorio dell'isola d'Elba, colpito da una eccezionale ondata di maltempo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Apricena investito da una eccezionale ondata di maltempo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Modica (Ragusa) colpito da una eccezionale tromba d'aria il 15 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 1 febbraio 2003, nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 19 luglio 2003, nel territorio del comune di Fiorenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.
Vista la nota della regione Emilia-Romagna n. 23930/01/PGR del 2 novembre 2001 con la quale si rappresenta la necessita' di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'evento calamitoso del 20 ottobre 2001 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla realizzazione di interventi urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui e' cenno in premessa nonche' per ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli indifferibili interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 114561/2002 concernente gli eventi verificatisi nell'isola d'Elba;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. I presidenti delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa.
2. I presidenti delle regioni provvedono:
a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze.
3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali interessati da altri eventi alluvionali.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi del-l'ausilio di soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita' le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, limitatamente agli interventi di competenza delle amministrazioni statali, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.
4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 4, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, da parte degli enti territoriali e degli uffici territoriali di Governo, si provvede nel limite di 63 milioni di euro cosi' ripartito: 10 milioni di euro alla regione Lombardia; 8 milioni di euro alla regione Veneto; 2,5 milioni di euro a ciascuna delle regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Piemonte, Lazio e Abruzzo; 2 milioni di euro alla regione Emilia-Romagna e 5 milioni di euro alla regione Siciliana per gli eventi di cui in premessa; 23 milioni di euro alla regione Toscana di cui 20 milioni di euro da destinare all'isola d'Elba.
2. Per l'utilizzo delle predette risorse possono essere istituite apposite contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle regioni. Relativamente alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. L'importo di 1 milione di euro e' destinato al potenziamento dei mezzi, materiali e attrezzature logistiche del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri da impiegare per l'espletamento delle iniziative di contrasto agli eventi calamitosi.
4. I presidenti delle regioni, per le medesime finalita' e con le stesse modalita' previste dalla presente ordinanza, possono, altresi', utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci regionali, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse finanziarie che potranno essere destinate allo scopo.
5. Agli oneri relativi al comma 1 e 3 del presente articolo, nonche' a quelli relativi all'art. 5, pari a 70 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-quater, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. n. 191, comma 3;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-septies;
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, art. 1;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:
legge regione Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9, art. 4, comma 8, lettera b);
legge regione Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8,13, 14, 15, 16, 19 e 28;
legge regione Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;
regolamento regione Emilia-Romagna 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;
legge regione Veneto 4 febbraio 1980, n. 6, e successive modificazioni;
legge regione Veneto 16 agosto 1984, n. 58, e successive modificazioni;
legge regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, e successive modificazioni;
legge regione Veneto 29 novembre 2001, n. 30 e successive modificazioni.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 5.
1. Il sindaco del comune di Apricena, per l'ambito territoriale di competenza, provvede a porre in essere i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dall'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il territorio del comune nel periodo 31 agosto-2 settembre 2002. Il sindaco adotta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi atti a consentire il ripristino delle strutture pubbliche danneggiate, la sistemazione idrogeologica e la messa in sicurezza dell'abitato, il ristoro dei danni subiti dalla popolazione nonche' la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Vallone.
2. Per la realizzazione degli interventi contenuti nel piano, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza in quanto compatibili.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite massimo di 6 milioni di euro, che a tal fine sono trasferite alla regione Puglia anche per le successive assegnazioni al comune di Apricena.
 
Art. 6.
1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna puo', per l'attuazione degli interventi relativi ai comuni di Ottone e Cerignale (Piacenza) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, utilizzare le residue risorse finanziarie di cui all art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2431/1 996 pari a Euro 311.275,20 nonche' quota parte del mutuo contratto per interventi di protezione civile ai sensi dell'ordinanza n. 3124/2001 pari a Euro 657.141,79.
 
Art. 7.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 8.
1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga sono espunti i riferimenti alla legge 24 aprile 1975, n. 131 e ai relativi adempimenti autorizzativi, e alla legge 7 agosto 1982, n. 704, e ai relativi adempimenti autorizzativi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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