Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2003, n. 58 |
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati, montate su autoveicoli, per il trasporto e per la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ai sensi della legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 18. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 18; Visto il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; Vista la legge 31 gennaio 1967, n. 33; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77 Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182; Sentito il Comitato centrale metrico in data 7 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 aprile 2002 e del 1° luglio 2002; Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2002 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la verificazione metrica delle misure di capacita' montate su veicoli, di seguito denominate: "cisterne", destinate alla misurazione di carburanti ed altri liquidi a pressione atmosferica, con viscosita' non superiore a 17 millipascal per secondo alla temperatura di misurazione. 2. Le cisterne e i loro scomparti sono tarati con valori di capacita' nominale multipli di cento litri. 3. Per le cisterne montate su installazioni mobili, destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1967, n. 33.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della, Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati li valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento dei sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". - La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000, reca: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999". Si riporta il n. 18 dell'allegato A: "18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; legge 31 gennaio 1967, n. 33". - Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1890, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991". - Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1902, reca: "Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure". - Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 10 giugno 1909, reca: "Approvazione del regolamento per il servizio metrico". - La legge 31 gennaio 1967, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 febbraio 1967, concerne: "Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri". - La legge 25 marzo 1997, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, reca: "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999, concerne: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2000, concerne: "Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure". - La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/34/CE del 22 giugno 1998, pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204, entrata in vigore il 10 agosto 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione. - La direttiva del Consiglio n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, pubblicata nella G.U.C.E. 26 aprile 1983, n. L 109, entrata in vigore il 31 marzo 1983, prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. - La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986, concerne: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998". Nota all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Semplificazione procedimentale 1. Le cisterne conformi alle prescrizioni metrologiche e tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposte direttamente alla verificazione metrica prima, senza preventivo provvedimento di ammissione. |
| Art. 3. Variazione di prescrizioni tecniche 1. A fini di revisione ed aggiornamento, in relazione all'evoluzione delle normative europee ed internazionali e delle tecniche di fabbricazione, i valori di capacita' nominale di cui all'articolo 1, nonche' i requisiti, le modalita' operative delle verificazioni e le prescrizioni metrologiche o tecniche di cui all'allegato A del presente decreto, sono rideterminati con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sentito il comitato centrale metrico. |
| Art. 4. Verificazioni metriche 1. Per le verificazioni metriche prime e periodiche delle cisterne si applicano le disposizioni emanate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (per i cui riferimenti si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE". - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (per i cui riferimenti si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi: a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria; b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici; c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche; d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale".
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| Art. 5. Mutuo riconoscimento 1. Per le cisterne conformi alle prescrizioni recate dal presente regolamento, legalmente prodotte e commercializzate nei Paesi membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), la verificazione metrica prima non viene effettuata se i risultati della verificazione eseguita nel Paese membro della UE o dello SEE siano a disposizione delle autorita' italiane competenti e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalle vigenti disposizioni interne. |
| Art. 6. Abrogazioni 1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, le parole: "o mobili" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 99
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti alla legge 31 gennaio 1967, n. 33, si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1967, n. 33, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 1. - Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.".
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| Allegato A (previsto dall'art. 2)
Terminologia. Si intende per: a) scomparto tarato, un serbatoio per il trasporto e la misurazione di prodotti liquidi alla pressione atmosferica; b) punto di trasferimento, la sezione di efflusso di liquido di scarico della cisterna oltre la quale il liquido e' considerato di proprieta' dell'acquirente; c) capacita' nominale, il volume del liquido contenuto in una cisterna o suo scomparto riempito dal punto di trasferimento fino alla linea di fiducia e alla temperatura di riferimento; d) contenuto totale, il massimo volume di liquido che uno scomparto puo' contenere alla temperatura di riferimento fino al traboccamento; e) volume di espansione, la differenza fra il contenuto totale e la capacita' nominale; f) taratura, l'insieme delle operazioni di misura riferibili ai campioni nazionali per determinare la capacita' di una cisterna o dei suoi scomparti, ad un livello di riempimento indicato con una linea di fiducia o un tratto di una scala graduata; g) asse di misurazione verticale, la linea verticale su cui il livello del liquido viene misurato; h) sensibilita', il rapporto tra la variazione di livello &greco;Dh e la corrispondente variazione relativa di volume &greco;DV/V, dove V e' la capacita' nominale. 1. Generalita'. 1.1. Le cisterne e i loro scomparti tarati sono classificati secondo la capacita' nominale. Sono autorizzate le sole unita' di misura del Sistema Internazionale SI. 1.2. Le cisterne sono montate sul veicolo. 1.3. Ciascun veicolo puo' essere allestito con diversi scomparti tarati che possono risultare separati o contigui, in corpo unico o non; in ogni caso non deve essere possibile alcun tipo di travaso di liquido tra l'uno e l'altro scomparto tarato. 1.4. Le cisterne e i loro scomparti tarati montati su veicoli comprendono i seguenti dispositivi: 1.4.1. Dispositivo di lettura: costituito da una linea di fiducia, e dai relativi supporti ed accessori metrologicamente ininfluenti e installato sulla sommita' dello scomparto tarato. 1.4.2. Dispositivo per lo scarico: costituito da valvola di chiusura e apertura, da tubazioni, circuiti elettrici o elettropneumatici e relativi azionamenti. 1.4.3. Dispositivo di taratura: deve consentire la taratura degli scomparti tarati con i valori di sensibilita' prescritti al punto 3.5. 1.5. Sia la sezione del corpo dello scomparto tarato montato sul veicolo, sia il dispositivo per lo scarico del prodotto, dovranno consentire lo svuotamento completo del liquido. 1.6. Il dispositivo di scarico deve comprendere un tubo di scarico con una valvola di chiusura all'estremita', costituente il punto di trasferimento. 1.7. Le cisterne e i loro scomparti devono essere provvisti di una scala per l'accesso al dispositivo di lettura e di una piattaforma per l'operatore che deve verificare le cisterne stesse. 2. Caratteristiche tecniche e metrologiche. 2.1. Nelle cisterne divise in scomparti tarati la capacita' di uno scomparto non deve variare piu' di 1/1000 della sua capacita' nominale quando gli scomparti tarati adiacenti sono riempiti o svuotati. 2.2. Ogni cisterna o scomparto tarato deve avere forma e accorgimenti tali da non creare aria intrappolata durante la fase di riempimento o tali che non venga ritenuto del liquido durante lo svuotamento in condizioni operative normali. 2.3. Il volume di acqua eventualmente rimasto nello scomparto tarato durante la prova di svuotamento, per cause dovute alla costruzione o al montaggio (per esempio, nelle giunzioni), non deve superare il volume corrispondente a 1/5 dell'errore massimo tollerato sulla capacita' nominale in verificazione prima. 2.4. Una volta verificato lo scomparto tarato, non dovra' essere possibile l'installazione di volumi di taratura all'interno dello stesso, o qualsiasi altro corpo che se rimosso o sostituito possa modificarne la capacita'. Tale condizione dovra' essere soddisfatta con sistemi soggetti a legalizzazione. 3. Camera di espansione (duomo) e dispositivo di lettura del livello. 3.1. Il dispositivo di controllo del livello deve assicurare una lettura sicura, facile e certa, indipendente dall'inclinazione dell'autoveicolo. L'indice deve essere il piu' vicino possibile al centro di gravita' della sezione orizzontale dello scomparto tarato. 3.2. La linea di fiducia corrispondente alla capacita' nominale puo' essere integrata da una scala graduata. 3.3. La forma del dispositivo di lettura deve essere tale che, nella zona della linea di fiducia o della scala graduata, si abbia una sensibilita' non inferiore a 2 millimetri per 1/1000 della capacita' nominale. 3.4. Nel caso in cui costituisca zona di misurazione, il duomo deve avere pareti verticali. Se le pareti del duomo sono montate in modo che penetrino nella parete dello scomparto tarato, deve essere evitata la formazione di sacche d'aria mediante l'esecuzione di orifizi o sfiati a livello della generatrice interna superiore. 3.5. La sezione trasversale del corpo dello scomparto tarato e del duomo deve avere un asse di simmetria verticale ad eccezione degli scomparti di 1000 litri o inferiore accoppiati. Le dimensioni della sezione orizzontale del duomo devono essere tali da permettere l'ispezione all'interno della cisterna. 3.6. E' permessa l'applicazione di dispositivi accessori, metrologicamente ininfluenti, per facilitare la lettura dell'indice, o per bloccare automaticamente il riempimento quando il livello del liquido raggiunge la linea di fiducia. 4. Dispositivi per lo scarico. 4.1. I dispositivi per lo scarico devono assicurare uno scarico rapido e completo del liquido contenuto nello scomparto tarato e devono essere installati nella parte piu' bassa dello scomparto. 4.2. Ogni scomparto tarato deve avere una sola bocca di carico e una sola valvola di scarico. 4.3. Il condotto di scarico deve essere il piu' corto possibile. 4.4. Il dispositivo di scarico puo' incorporare valvole di sicurezza supplementari che devono rimanere aperte durante le operazioni di riempimento e svuotamento dello scomparto tarato. 4.5. Se il dispositivo di scarico e' munito di valvole di sicurezza supplementari, l'apertura e la chiusura di queste ultime, a cisterna piena, non devono influenzare il valore rilevato della capacita', e la tubazione di scarico, a valle della valvola di fondo, dovra' essere munita, nella parte piu' alta, di globo spia da cui si possa controllare lo stato di "tubo tutto pieno" una volta effettuato il riempimento. 4.6. Ogni scomparto tarato deve essere equipaggiato con un dispositivo per lo scarico indipendente. 4.7. I dispositivi di apertura dello scarico debbono essere contrassegnati dal numero dello scomparto tarato cui si riferiscono. La numerazione deve essere chiara e visibile. La condizione di apertura o chiusura dei dispositivi deve essere indicata in modo facilmente comprensibile. 5. Errori massimi tollerati e iscrizioni regolamentari. 5.1. La capacita' nominale di ciascun scomparto tarato, o di ciascun scomparto, e' il volume di liquido contenuto tra la linea di fiducia e la valvola di ritegno del dispositivo di scarico costituente punto di trasferimento. 5.2. L'errore massimo tollerato in verificazione prima e' di \pm 0,2% della capacita' nominale. 5.3. L'errore massimo tollerato in verificazione periodica e' di \pm 0,5% della capacita' nominale. 6. Targa regolamentare, indicazioni e sigilli metrici. 6.1. Il numero e la capacita' dello scomparto tarato vanno riportati, oltre che in prossimita' degli azionamenti di carico e scarico, anche in prossimita' del dispositivo di lettura e devono risultare chiaramente visibili e leggibili. 6.2. Una targa deve essere fissata in prossimita' dei comandi e degli azionamenti in modo tale da non poter essere rimossa senza rompere i sigilli recanti i bolli metrici. 6.3. Sulla targa debbono essere riportate le informazioni seguenti: a) nome, o ragione sociale e marchio del costruttore; b) tipo e anno di costruzione; c) numero di serie; d) estremi del presente decreto; e) capacita' nominale e numero di ogni scomparto: gli scomparti sono numerati iniziando dalla parte anteriore del veicolo; f) temperatura di riferimento; g) schema dell'insieme di misurazione (sezione trasversale); h) bolli e sigilli, anche di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione, della verificazione metrica prima e contrassegno della verificazione periodica. 6.4. Sulla targa deve essere lasciata un'area libera di dimensioni non inferiori a 50 millimetri \times 50 millimetri per l'applicazione del contrassegno di verificazione periodica. |
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