Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moriago della Battaglia (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
4. Di approvare per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 104,00 e di Euro 155,00 per le famiglie con disagio economico-sociale presso le quali risiedano portatori di handicap.
(Omissis).

Allegato sub A)

PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2003

DESCRIZIONE IMMOBILE |aliquota (per mille)|Euro detrazione --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale.... |4,5 |104,00 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati utilizzati quali | | abitazione principale.... |4,5 |104,00 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale soggetti | | in situazione disagio | | economico-sociale.... |4,5 |155,00 --------------------------------------------------------------------- Abitazioni principali recuperate| | (gia' oggetto di interventi di | | recupero).... |4,5 |104,00 (1) --------------------------------------------------------------------- Abitazione (principale) anziani | | o disabili.... |4,5 |104,00 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale in uso | | gratuito a parenti in linea | | retta di primo grado.... |4,5 |104,00 --------------------------------------------------------------------- Pertinenze abitazione | | princinale.... |4,5 |104,00 (2) --------------------------------------------------------------------- Fabbricati ordinari.... |6,5 | --------------------------------------------------------------------- Abitazioni locate.... |6,5 | --------------------------------------------------------------------- Abitazioni non locate.... |7,0 | --------------------------------------------------------------------- Abitazioni a disposizione.... |7,0 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati posseduti da imprese | | e non venduti.... |4,5 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati categoria D.... |6,5 | --------------------------------------------------------------------- Fabbricati recuperati (gia' | | oggetto di interventi di | | recupero).... |6,5 |(1) --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili.... |6,5 | --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili in corso di | | edificazione |6,5 | --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili oggetto di | | interventi di recupero.... |6,5 |(1) --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli.... |esenti | --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli posseduti da | | imprenditori agricoli e | | coltivatori diretti.... |esenti | --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili coltivatori | | diretti assimilate a terreni | | agricoli.... |esenti | --------------------------------------------------------------------- Enti senza scopo di lucro.... |4,5 |(3)

Note:
(1) Le eventuali disposizioni agevolative sono limitate agli interventi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il "... recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ..." da non confondere con gli ordinari interventi di manutenzione, ristrutturazione e recupero di fabbricati.
(2) Attenzione: non si tratta di detrazione aggiuntiva ma residuale rispetto a quella prevista per l'abitazione principale, come precisato dalla circolare Ministero finanze n. 23/E dell'11 febbraio 2000 che dispone "... Pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze".
(3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 446/1997 sono, comunque, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni lucrative di utilita' sociale (Onlus), da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di religione dirette all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
 
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