Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 marzo 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Revoca della denominazione di origine controllata "Valtellina".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", con approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata dei vini "Valtellina" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Valtellina", devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", per la tipologia di appartenenza.
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti o che non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico - chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992 e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla Camera di commercio competente per territorio.
3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico - chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina".
 
Art. 4.
1. I vini a denominazione di origine controllata "Valtellina" che alla data sopra citata trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a litri 5, e' concesso un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento", ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza dei termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 5.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina", e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "VALTELLINA" ROSSO O ROSSO "DI VALTELLINA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" e' riservata al vino, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4.000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di affinanento del vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio aministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito anche il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina, autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero e sotto il controllo del Consorzio di tutela vini di Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina".
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" puo' essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.
I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina rosso" o "Rosso di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;
odore: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonche' della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, localita', mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" devono essere di forma "bordolese" comunque o "borgognotta" di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori e' anche consentito l'uso del tappo a vite.
Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve avvenire in conformita' alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995.
Il vino oggetto del presente disciplinare, anche se imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" in lingua italiana.
Il vino oggetto del presente disciplinare, ultimato il periodo di affinamento, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
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