IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali; Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli Istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali; Visto il decreto legislativo n. 333 del 1° settembre 1998, concernente: "attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"; Visto il decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998, concernente: "attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto"; Visto il decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999, concernente: "attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali"; Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, concernente "il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e delle altre malattie infettive degli animali"; Visto il decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, concernente: "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"; Visto il proprio decreto del 4 ottobre 1999, concernente: "Centri di referenza nazionale nel settore veterinario", registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1999, registro n. 2 Sanita', foglio n. 137; Viste le numerose richieste pervenute dagli Istituti zooprofilatici sperimentali, per l'istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale; Visto il proprio decreto dell'8 maggio 2002, concernente: "istituzione nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 24 maggio 1988, concernente: "attuazione della direttiva 86/113/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria"; Vista la decisione del Consiglio CEE n. 90/424/CEE dei 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento; Visto il decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, concernente: "attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"; Visto il decreto legislativo n. 530 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, concernente: "attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi"; Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992, concernente: "attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto"; Visto il decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992, concernente: "attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli"; Visto il decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992, concernente: "attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce norme minime per la protezione dei suini"; Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, concernente "il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali", e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera f); Ritenuta la necessita' di istituire i nuovi Centri di referenza nazionali in articolato individuati la cui attivita' di coordinamento, vista la delicatezza delle materie trattate, ha ricadute dirette sulla tutela della salute umana; Decreta: Art. 1. 1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e' attivato il "Centro di referenza nazionale per la agalassia contagiosa". 2. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e' attivato il "Centro di referenza nazionale per l'apicoltura". 3. Presso la sezione diagnostica provinciale di Milano dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e' attivato il "Centro di referenza nazionale per il benessere animale". 4. Presso la sezione diagnostica provinciale di Piacenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e' attivato il "Centro di referenza nazionale per la paratubercolosi". 5. Presso la sezione diagnostica provinciale di Ancona dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e' attivato il "Centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi". 6. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e' attivato il "Centro di referenza nazionale per le leishmaniosi". 7. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e' attivato il "Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali". Roma, 13 febbraio 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235 |