Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 aprile 2003
Individuazione delle ulteriori attivita' che possono essere gestite nell'ambito dell'accettazione delle scommesse ippiche e sportive.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
d'intesa con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del
Ministero delle politiche agricole e forestali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nome per l'organizzazione e l'esercizio delle sommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1999, di approvazione della convenzione tipo che accede alla concessione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, che vieta ai concessionari di svolgere o far svolgere, nei locali dell'agenzia, attivita' diverse dall'accettazione delle scommesse;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999, di approvazione della convenzione tipo che accede alla convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa, con particolare riferimento all'art. 4 che vieta ai concessionari di svolgere o far svolgere, nei locali dell'agenzia, attivita' diverse dall'accettazione delle scommesse;
Visto l'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Acquisita l'intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi, limitatamente agli aspetti riguardanti l'attivita' di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli;
Considerato che, allo scopo di incrementare il volume della raccolta dei predetti concessionari per le scommesse sportive ed ippiche, e' opportuno assicurare una piu' confortevole accoglienza degli scommettitori anche attraverso l'offerta di prodotti e servizi aggiuntivi e complementari rispetto all'attivita' principale di raccolta;
Decreta:
Art. 1.
1. I concessionari del servizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto della disciplina derivante da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, possono gestire, nell'ambito dell'accettazione delle scommesse ippiche e sportive, le seguenti attivita':
a) di rivendita di giornali, libri, riviste e materiale audio visivo di contenuto sportivo inerente alla pratica delle scommesse ippiche e sportive;
b) di proiezione televisiva e cinematografica di avvenimenti o parti di avvenimenti strettamente connessi alle scommesse ippiche e sportive; resta fermo che le proiezioni televisive delle corse ippiche sono di esclusiva pertinenza dell'Unione nazionale incremento razze equine;
c) di vendita di oggettistica inerente agli avvenimenti sportivi connessi alle scommesse ippiche e sportive ed ai concorsi pronostici;
d) di bar e ristorazione;
e) di promozione di eventi culturali comunque connessi alle scommesse ippiche e sportive;
f) di commercializzazione dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive;
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali
Ambrosio
 
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