Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2003 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 2 aprile 2003
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

Art. 1.
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare il tasso di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato;
b) accertare le relative responsabilita' di amministratori di enti pubblici, territoriali e non, che in qualsiasi modo si siano occupati del suddetto bacino idrografico;
c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto e la destinazione dei fondi stanziati, nonche' il loro effettivo utilizzo;
d) accertare lo stato di applicazione della normativa sull'inquinamento delle acque, da parte di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di provvidenze pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento;
e) accertare lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno, nonche' i loro costi di costruzione e di esercizio;
f) accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuati dai soggetti competenti la gestione, la manutenzione e il controllo dei canali artificiali scolanti nel fiume Sarno;
g) svolgere indagini atte a far luce sulla gestione delle iniziative di disinquinamento in atto, sulle organizzazioni che le gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
h) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore ed altre attivita' economiche;
i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una piu' coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate;
l) riferire al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessita'.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.
4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorita' giudiziaria.
 
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.
 
Art. 3.
Testimonianze
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
 
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non puo' essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
 
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonche' la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
 
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
5. La Commissione puo' avvalersi, altresi', della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualita' di consulenti.
6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
Il Presidente: Pera

LAVORI PREPARATORI
(Documento XXII, n. 3):
Presentato dai senatori Cozzolino, Chincarini, Carrara,
Agoni, Moro, Vanzo, Fasolino, Curto, Semeraro, Nania,
Grillotti, Pedrizzi, Ciccanti, Pace, Vizzini, Borea, Tato',
Bobbio Luigi, Forlani, Demasi, Cirami, Corrado, Bucciero,
Bongiorno, Brignone, Bonatesta, De Corato, Florino, Mugnai,
Zappacosta, Firrarello, Balboni, Specchia, Mulas, Caruso
Antonino, Tofani, Bevilacqua, Consolo, Danieli Paolo,
Peruzzotti, Greco, Novi, Boldi, Eufemi, Contestabile,
Sodano Calogero, Cherchi e Casillo il 13 luglio 2001.
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 23
ottobre 2001, previ pareri della 1ª, 2ª, 8ª, 10ª e 12ª
Commissione permanente.
Esaminato dalla 13ª Commissione permanente nelle sedute
del 18 aprile 2002 e del 15 maggio 2002.
Testo proposto dalla 13ª Commissione permanente
comunicato alla Presidenza il 17 maggio 2002 (Doc. XXII, n.
3/A - relazione orale. Relatore senatore Marano).
Esaminato dall'assemblea nella seduta antimeridiana ed
approvato nella seduta pomeridiana del 2 aprile 2003.
 
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