Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n. 60
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
Considerata la necessita' di apportare modifiche al citato regolamento;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere del Comitato tecnico consultivo per l'attuazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, espresso nella riunione del 1 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 agosto 2002 e dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
n. 345

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "30 aprile"; "30 aprile" e "30 giugno".
3. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la parola: "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".
4. Al comma 9 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 6 della Costituzione cita: "La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 213 del 13 settembre 2001.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali, ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia. UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rapresentanti di
amministrazioni statali, locali o enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' e qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 8 (Procedure di finanziamento). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti,
ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la
ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'art. 12
del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il
termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, un programma dettagliato degli
interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9
della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende
sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma
4, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno,
un programma dettagliato degli interventi relativi agli
adempimenti previsti dalla legge, quantificando
contestualmente il fabbisogno.
4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di
finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le
regioni interessate per territorio specifici protocolli
d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui
al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che
l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle
regioni stesse.
5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine
perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al
comma 3, con le modalita' previste dai protocolli d'intesa,
corredati delle proprie osservazioni, con particolare
riguardo alla compatibilita', nonche' alla coerenza dei
progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente
piu' favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti
la regione unisce quello relativo agli interventi
regionali.
6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le
somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle
somme spettanti ed al loro trasferimento ai soguetti di cui
ai commi precedenti, nel rispetto delle modalita' previste
dal presente articolo.
8. Le regioni provvedono entro sessanta giorni al
trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno
trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.
9. Qualora una o piu' regioni non aderiscano ai
protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del
Consiglia dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, provvede direttamente all'espletamento dei
compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla
relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al
comma 3, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza
stessa nel termine di cui al comma 3.
10. La rendicontazione prevista dall'art. 15, comma 3,
della legge deve essere accompagnata da una relazione
esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono
realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei
risultati conseguiti.".
- Il testo degli articoli 9 e 15 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,
nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto
della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del
presente comma sono escluse le Forze armate e le Forze di
polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono,
anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale
limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite
le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e'
consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di
procedura penale.".
"Art. 15. - 1. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli
enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla presente legge sono poste a carico del bilancio
statale entro il limite massimo complessivo annuo di
lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e'
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui
al medesimo commma 1 tra gli enti locali interessati, da
effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del
comma 2 avviene sulla base di una appropriata
rendicontazione, presentata dall'ente locale competente,
con indicazione dei motivi dell'intervento e delle
giustificazioni circa la congruita' della spesa.".
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Disposizione transitoria

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2002, ha efficacia fino al 31 dicembre 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro del-l'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 100
 
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