Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI RUBANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rubano (provincia di Padova) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota principale che sara' applicata per l'anno 2003 per l'imposta comunale sugli immobili;
2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2003, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;
3) di determinare nella misura dell'1 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2003 sugli immobili che vengono locati al comune di Rubano per emergenze abitative ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
4) di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta I.C.I. pari a Euro 180,76, come descritto nelle premesse del presente atto;
5) di prevedere per l'anno 2003 una maggiore detrazione I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;
6) di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune: Euro 309,87 di detrazione;
b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 2002 non sia superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S. pari a Euro 13.427,97 come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: Euro 309,87 di detrazione;
c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2002, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto.
Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:
nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a Euro 33.569,90:
Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unita';
Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita';
Euro 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unita';
nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 33.569,90 e fino a Euro 40.283,88:
Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita';
Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita';
Euro 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unita';
nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 40.283,88 e fino a Euro 46.997,86:
Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita';
Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita';
Euro 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unita';
nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 46.997,86 e fino a Euro 53.711,84:
Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita';
Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita';
Euro 309,87 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita';
nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 53.711,84 e fino a Euro 60.425,82:
Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita';
Euro 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre;
nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a Euro 60.425,82 e fino a Euro 67.139,80:
Euro 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre.
Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2002 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinanti in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 2003.
In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2003 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8.
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2003, e autocertificare con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.
(Omissis).
 
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