Il comune di Saccolongo (provincia di Padova) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze; 3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e cosi' come dettate dall'art. 8l7 del codice civile, solamente una unita' immobiliare classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7; dato atto che per ogni singola unita' adibita ad abitazione principale la detrazione annua che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie; 4) di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto: abitazione princiapale: aliquota 5 per mille - detrazioni in Euro 118,79; terreni agricoli: aliquota 5 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; 5) di dare atto che le detrazioni possono come essere cosi' usufruite: a) detrazione abitazione principale di Euro 118,79 per: le abitazioni principali occupate direttamente dai titolari dei diritti di proprieta', usufrutto; le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; gli alloggi regolamento assegnati da Istituto autonomo per le case popolari; le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (limitata ai parenti di primo grado), purche' tale condizione risulti da scrittura privata o da dichiarazione sostitutiva da inoltrare all'ufficio tributi. Si avra' diritto alla detrazione a decorrere dal mese successivo al quello di presentazione della dichiarazione stessa, indipendentemente dal mese o periodo in cui si e' verificato l'evento e varra' anche per gli anni successivi. Nel caso di cessazione si applicheranno gli stessi termini, fermo restando l'obbligo a carico del proprietario della denuncia di cessazione del comodato d'uso gratuito a pena di applicazione delle sanzioni per omessa o infedele denuncia; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) detrazione di Euro 206,58 per: i titolari dei diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, delle unita' adibite ad abitazione principale, aventi all'interno del proprio nucleo familiare la presenza di un figlio o altra persona convivente in situazione grave di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 (oppure con certificazione di invalidita' del 100%), rapportata alla durata dell'occupazione, al periodo di invalidita' nell'anno ed alla quota di detrazione spettante. I soggetti che intendono usufruire della detrazione di Euro 206,58 dovranno inviare o consegnare all'ufficio tributi l'apposita dichiarazione per la maggiore detrazione con allegata la certificazione rilasciata dalla competente ULSS, e che i benefici non potranno essere retroattivi oltre all'anno in corso e che sara' cura del richiedente comunicare all'ufficio ogni eventuale variazione per riduzione dell'invalidita' o cessazione, precisato che, in assenza di variazioni, la domanda sara' considerata valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo; (Omissis). |