Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Vito di Leguzzano (provincia di Vicenza) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'Imposti Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille;
2) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unita' catastalmente descritte "C6";
3) Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
4) Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;
5) Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12 bis dei vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
6) La detrazione sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92 e' fissata nella misura di Euro 103,29;
7) Di concedere, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992, una detrazione di Euro 258,23 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2003, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:
possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e:
godimento del solo assegno sociale, oltre al reddito della sola prima casa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, gli assegni sociali sono cumulabili;
in alternativa al punto precedente: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale" come fissato dal Comune di S.Vito di Leg. all'art. 12-bis del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed Enti pubblici e privati;
8) Di concedere una detrazione di Euro 258,23 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2003, ai soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare persona con handicap grave cosi' come definito dalla legge 104/1992 o con invalidita' del 100% certificata dall'apposita commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, presso l'Ulss (modello A/SAN);
Di stabilire che i requisiti di cui ai punti 7) e 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2003.
(Omissis).
 
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