Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SUZZARA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Suzzara (provincia di Mantova) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, sara' applicata in questo comune con le seguenti aliquote e detrazioni:
a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
b) aliquota del 4,5 per mille per:
unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario. Detrazione di imposta: Euro 103,29;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: Euro 103,29;
alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: Euro 103,29;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: Euro 103,29;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino a 2o grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna;
c) aliquota del 4 per mille per:
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2);
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locati stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota pari al 7 per mille per:
alloggi non locati;
aree fabbricabili;
(Omissis).
 
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