Il comune di Torreglia (provincia di Padova) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2003 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate come segue: del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale; del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2) di confermare a valere per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione I.C.I, per le abitazioni principali da Euro 103,00 a Euro 258,00 per le seguenti casistiche: per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto sessantacinque anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito rientri nei limiti stabiliti dall'art. 19 del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi socio-assistenziali e di solidarieta' alla famiglia; ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa; ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidita' permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. 3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di Euro 103,00; 4) di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2003, relativa all'anno 2002 entro il termine del 30 settembre 2003. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 5) di applicare l'aliquota ridotta del 5 per mille alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata. (Omissis). |