Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TRISSINO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trissino (provincia di Vicenza) ha adottato il 13 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote approvate per il 2002 in dettaglio: l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille alle unita' residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale:
a) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
c) unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;
e) solamente ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalita' e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalita' e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca.
f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all'art. 2, comma l del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e cosi' come definite dall'art. 817 del codice civile, a condizione che siano al servizio dell'abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorche' distintamente iscritte in catasto (C6), nonche' le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purche' accatastati unitamente all'abitazione principale. L'estensione dell'agevolazione suddetta e' limitata ad un massimo di due unita';
2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille alle unita' residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno;
3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. pari al 3 per mille alle unita' immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera d), legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori cosi come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio;
4. di confermare per tutte le unita' diverse da quelle precedenti l'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;
5. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di 103,29 euro (L. 200.000 annue);
6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a 258,23 euro (L. 500.000 annue);
(Omissis).
 
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