IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore commercio e del "settore turismo"; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al "settore turismo", e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al "settore commercio" e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni a partire dal 2000; Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attivita' produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2002 con il quale e' stato fissato il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del "settore turismo" e del "settore commercio", rinviando a successivi decreti la fissazione del termine finale in modo che non trascorrano meno di trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di approvazione delle relative proposte regionali di cui al punto 5 del testo unico delle direttive approvate con decreto ministeriale del 3 luglio 2000; Visti i decreti ministeriali del 17 dicembre 2002 e del 13 gennaio 2003, pubblicati nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, concernenti l'approvazione delle suddette proposte regionali relative ai bandi del 2002, rispettivamente, del "settore commercio" e del "settore turismo"; Considerato che il predetto decreto del 17 luglio 2002 ha rinviato l'apertura - ove possibile nell'ambito del medesimo suddetto bando del "settore commercio" - dei termini per la presentazione delle domande relative ai soggetti e alle tipologie individuati dall'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla definizione delle direttive di cui al comma 78 dello stesso art. 52; Considerato che le dette direttive non sono state ancora definite e che non e' pertanto possibile fissare i termini di presentazione delle domande relative ai detti soggetti e tipologie nell'ambito del bando del 2002 del "settore commercio" e che, pertanto, di cio' si terra' conto nell'assegnzione delle risorse finanziarie da destinare a tale settore per il bando del 2003; Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine finale di presentazione delle domande dei bandi del 2002 del "settore turismo" e del "settore commercio", quest'ultimo valido con riferimento ai soli soggetti ed alle sole tipologie di cui, rispettivamente, ai punti 2.1 e 3.1 della circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2002; Decreta: Articolo unico 1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2002 del "settore turismo" e del "settore commercio" e' fissato al 9 maggio 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2003 Il Ministro: Marzano |