Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2003 |
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS); Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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