Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 26 marzo 2003 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'I.N.P.S. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Vista la nota n. 3001400 del 10 marzo 2003 dell'Istituto nazionale presidenza sociale in cui sono individuate ulteriori unita' immobiliari di proprieta' dello stesso; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale previdenza sociale le seguenti unita' immobiliari: Roma: via Cavour, 108 - partita 62385 - foglio 494 - particella 105 - subalterno 16; Roma: via Cavour, 108 - partita 62385 - foglio 494 - particella 105 - subalterno 17. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 6. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2003 Il direttore: Spitz |
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