Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 marzo 2003
Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1 gennaio 2002;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;
Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002;
Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di perfezionamento;
Viste le istanze presentate dalla societa' ETI S.p.a. intese a modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette, nonche' ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;
Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;
Decreta:
Art. 1.
Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette e' cosi' modificato a partire dalla data del presente decreto:

=====================================================================
| mg/sigaretta | mg/sigaretta
Marca |condensato/nicotina da| condensato/nicotina a ===================================================================== Cod. 647 Colombo KS | | filtro |11 1 |10 1 --------------------------------------------------------------------- Cod. 660 Stop Filtro | 12 1,10 |10 1 --------------------------------------------------------------------- Cod. 607 Stop Filtro | 12 1,10 |10 1
 
Art. 2.
Il contenuto di monossido di carbonio delle marche di sigarette di cui all'art. 1 e' di 10 mg/sigaretta.
 
Art. 3.
Le scorte delle suindicate sigarette, gia' fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2003
Il direttore generale: Tino
 
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