Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 febbraio 2003
Nuove modalita' di gioco della scommessa a totalizzatore "Formula 101".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, e' stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101";
Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
Visto l'art. 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2002, n. 205 di modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 che ha previsto tra l'altro l'introduzione della scommessa Formula 101 anche sulle gare dei campionati mondiali di motociclismo;
Considerato che in base ai citati decreti n. 278 del 1999 e n. 205 del 2002, la posta unitaria di scommessa e' pari ad euro 0,50 fino all'inizio delle prove ufficiali, il sabato antecedente alla gara, e ad euro 1,00 a partire dalle prove ufficiali fino all'inizio della gara;
Considerata la recente introduzione, da parte della F.I.A., di modifiche tecniche al regolamento delle corse della formula uno;
Considerato che alcune delle modifiche consistono nell'anticipazione al venerdi' dello svolgimento delle prove ufficiali e che, ai fini della scommessa, risulterebbe anticipata al venerdi', la posta unitaria di scommessa di euro 1,00, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato, altresi, che, in atto, circa l'ottanta per cento delle giocate vengono effettuate con la posta unitaria di euro 0,50 per colonna e che le intervenute modifiche determinerebbero una significativa riduzione del periodo di accettazione di gioco della citata posta unitaria di euro 0,50;
Considerato, quindi, che tale circostanza comporterebbe una diminuzione delle entrate erariali;
Considerato che la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze assegna a questo centro di responsabilita', tra l'altro, l'obiettivo operativo dell'ottimizzazione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, con aumento degli introiti propri dello Stato;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di emanare un provvedimento che, garantendo comunque un'adeguata raccolta del gioco, consenta, prima delle necessarie modifiche regolamentari, di effettuare sperimentalmente il gioco con la posta unitaria di euro 0,50;
Considerato, inoltre, che il numero dei piloti iscritti alle gare di motociclismo e' spesso piu' elevato rispetto agli iscritti alle gare di automobilismo e che la schedina di gioco consta di ventiquattro caselle e che, quindi, occorre garantire agli scommettitori identiche modalita' di gioco;
Decreta:
Art. 1.
1. In attesa della necessaria modifica regolamentare, fino al 30 novembre 2003 e sperimentalmente, la posta unitaria della scommessa a totalizzatore "Formula 101" e' pari a euro 0,50 per colonna.
2. L'importo che il giocatore e' tenuto a corrispondere a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore e' pari a euro 0,04 per ogni colonna giocata fino al momento della chiusura della raccolta.
 
Art. 2.
1. Nelle gare motociclistiche vengono assegnati, a cura del coordinatore, fino a ventiquattro numeri ufficiali di concorso alle moto maggiormente competitive. Altre moto, eventualmente in gara, sono considerate jolly e non sono soggette a pronostico.
2. A ciascuna moto partente, cui non e' stato assegnato un numero ufficiale di concorso, che si classifichi tra le prime otto arrivate, viene riconosciuto un punto, jolly, che si somma a quelli totalizzati per le altre posizioni correttamente pronosticate.
Roma, 27 febbraio 2003
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 197
 
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