Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 settembre 2002
Determinazione della misura minima di utilizzazione dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione di un contributo nella forma del credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
Visti, in particolare, i commi da 1-bis ad 1-septies del citato art. 8, introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che disciplinano la procedura per il riconoscimento del beneficio mediante la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che:
i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo stesso a decorrere dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della medesima legge n. 289 del 2002, e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dalla analisi di apposite comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, e contenenti i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia, di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire all'amministrazione i dati necessari per monitorare e pianificare i flussi di spesa;
l'entita' massima della misura del rapporto su indicato e' determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
Visto il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002, con il quale, in particolare, e' stato abrogato l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della predetta disposizione con la quale si prevedeva, tra l'altro, che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo di cui all'art. 8 della citata legge n. 388 del 2000 anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, sospendevano gli ulteriori utilizzi del citato contributo a decorrere dal 13 novembre 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 253 del 2002;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 62, comma 1, lettera a), sono stati stabiliti i dati relativi agli investimenti agevolati ed e' stato approvato il relativo modello di comunicazione;
Vista la nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5043/2003 del 28 marzo 2003, con la quale e' stato comunicato che, dalla elaborazione dei dati contenuti nelle predette comunicazioni, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi ad investimenti realizzati alla data del 31 dicembre 2002 e' pari a 2.513.239.840 euro e che l'ammontare dei crediti d'imposta relativi agli investimenti avviati e non realizzati alla predetta data e' pari a 1.845.061.891 euro;
Vista la successiva nota del direttore del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate n. 5494/2003 del 2 aprile 2003, con la quale ad integrazione di quanto rappresentato con la nota del 28 marzo sopra citata, e' stato precisato che gli ammontari ivi indicati sono stati desunti dalle comunicazioni telematiche trasmesse dai contribuenti fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza dei contributi citati;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con n. 0041105 del 2 aprile 2003, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato;
Ritenuto che occorre, pertanto, determinare, in base al citato art. 62, comma 1, lettera a) della suddetta legge n. 289 del 2002, l'entita' massima della misura dei contributi utilizzabili;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti di imposta nella misura massima del 10 per cento, per l'anno 2003, e del 6 per cento, per gli anni successivi. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il capo del Dipartimento: Manzitti
 
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