Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CARTOCETO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cartoceto (provincia di Pesaro e Urbino), ha adottato il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare le aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 gia' stabilite con la propria deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2002, e cioe':
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione escluse le aree edificabili;
b) aliquota ridotta del 5 per mille, da applicarsi:
1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale (art. 7 comma 1, del regolamento I.C.I.);
2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 7, comma 2, del regolamento I.C.I.);
3) alla pertinenza dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);
4) dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado (art. 5 del regolamento I.C.I);
c) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
2. Di prendere atto che, per la fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera b), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di Euro 103,29, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996.
3. Di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' stabilita in Euro 154,94 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 3 del Regolamento I.C.I.
(Omissis).
 
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