Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 14 marzo 2003
Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 22;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 89 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed, in particolare, l'art. 41, comma 7;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione della somma stanziata

1. L'ammontare dello stanziamento previsto dall'art. 89, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata "la legge", rispettivamente per le persone fisiche, i pubblici esercizi e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezioni dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita' e per le persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet, e' cosi' ripartito:
a) 4 milioni di euro per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 1, della legge, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattivita', nonche' per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet, utilizzati per la predetta interattivita';
b) 27 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet;
 
Art. 2. Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per
trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), come stabiliti dalla legge nella misura di 75 euro per ciascun accesso, sono erogati per il tramite degli operatori di telecomunicazioni con i quali i beneficiari abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet.
2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente a 75 euro per ciascun accesso, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1 dicembre 2002. Nel caso dell'acquisto il contributo e' riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o del comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed autorizzazioni, di seguito denominato "il Ministero", sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di telecomunicazioni di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che e' stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002. Il provvedimento e' adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2003, provvedera' alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.
 
Art. 3. Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei
contributi erogati

1. A ciascun operatore di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1 dicembre 2002, ai beneficiari propri utenti.
2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3. I lotti, la cui validita' massima e' pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al precedente lotto.
4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilita', deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.
5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.
6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 e' inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono piu' assegnati contributi a valere sul lotto in questione.
7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.
8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.
9. Il mandato di pagamento e' unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso.
10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 4, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.
11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati.
 
Art. 4.
Pubblicita'

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui all'art. 89, comma 4, della legge, ripartito secondo l'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale.
 
Art. 5.
Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione del rimborso del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto assegnatario di cui all'art. 3, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.
Art. 6 Assegnazione dei contributi per ricevitori per la televisione
digitale terrestre

1. Nelle sperimentazioni di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri previste dalla normativa vigente, i contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezioni dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita' e per gli apparati per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet utilizzati per la predetta interattivita', sono corrisposti agli utenti che acquistano o noleggiano gli apparati stessi con le procedure previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto e per il tramite dei seguenti soggetti:
a) i soggetti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive digitali su frequenze terrestri (DVB-T) ai sensi della normativa vigente;
b) gli operatori di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
c) i fornitori di servizi autorizzati ai sensi del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
d) i soggetti che abbiano stipulato apposite convenzioni con quelli indicati alle lettere precedenti, per dar corso alla sperimentazione.
2. I contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', acquistati da utenti privati, sono corrisposti direttamente all'utente.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai beneficiari che risultino abbonati ed in regola per l'anno in corso per il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1
Comunicazioni, foglio n. 229
 
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