Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 marzo 2003 |
Applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attivita' formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attivita' formative nel procedimento "Legge 14 febbraio 1987, n. 40". |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Decreta:
Art. 1. O g g e t t o Il presente decreto disciplina l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di seguito denominata DSAN) come documentazione probatoria dell'attivita' formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40. |
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Art. 2. Modalita' e tempi di presentazione La DSAN deve essere compilata sui moduli di cui al successivo art. 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente nazionale che ha inoltrato l'istanza di contributo per la legge n. 40/1987, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La DSAN deve essere acclusa all'istanza di contributo della legge n. 40/1987 da presentarsi entro il termine previsto dalla legge stessa. |
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Art. 3. M o d u l i Le DSAN vanno redatte utilizzando i prospetti appositamente predisposti dall'ufficio competente. |
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Art. 4. Tipologia del controllo L'Amministrazione provvedera' a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle DSAN mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il controllo a campione, al fine di essere rappresentativo ed efficace, viene fissato in misura non inferiore al 30% del numero di amministrazioni interessate alla certificazione dei dati. Un corso si intende non certificato quando l'amministrazione certificante non lo identifica tra quelli di propria competenza ovvero rileva errori in almeno uno dei seguenti elementi: titolo del corso, allievi previsti, ore previste, monte ore previsto del corso, anno di riferimento, titolare del finanziamento ed attuatore del corso. L'Ufficio, fermo restando il controllo suddetto, mantiene la facolta' di chiedere ulteriore documentazione a supporto di qualsiasi elemento ritenesse utile per il completamento dell'attivita' istruttoria. |
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Art. 5. S a n z i o n i A seguito delle risultanze dei controlli i dati relativi alle attivita' formative non certificati non saranno utilizzati ai fini della determinazione dell'entita' del contributo come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 125/1987. Qualora i dati non certificati superino il 70% del monte ore dell'attivita' formativa complessivamente presentata dall'Ente, il dichiarante e' responsabile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). |
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Art. 6. Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione Ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi. Roma, 24 marzo 2003 Il Ministro: Maroni |
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