IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622/ e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto direttoriale del 2 settembre 2002 concernente l'iscrizione in tariffa di varie marche di tabacchi lavorati; Vista l'istanza con la quale la societa' Altadis Italia S.r.l., ha chiesto per una marca di sigarette di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto direttoriale; Decreta: Art. 1. Il contenuto di condensato della sottoindicata marca di sigarette e' cosi' modificato: marca: Futura Ultra Lights; mg/sigaretta condensato da 5,0 a 4,0. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2003 Il direttore generale: Tino |