Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15
Testo del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2003, n. 62 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Art. 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonche' quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ((ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.))
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita' di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di Euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa. (( 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.)) (( 2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.)) (( 2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.))
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ((sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 e' destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalita' per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti e' destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamita' naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonche' per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.))
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attivita' di istruttoria e monitoraggio di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile):
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di
ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile,
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed
estensione territoriale in stretto riferimento alla
qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime
modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
- Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-Legge finanziaria 2003):
"Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse)
(omissis) 21. Nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono essere ricompresi gli interventi straordinari di
ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi
ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota
parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 1 agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
"Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). -1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.
(Omissis)".
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive".
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania).
"Art. 3 (Disposizioni in materia di termini e di
servizio di leva). - 2. Le controversie relative
all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di
ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti
salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia
stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione
dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali
emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine
previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi
fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica
dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli
eventi sismici concernenti la medesima area.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi
eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel
territorio della provincia di Campobasso.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2002 reca:
"Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio
della provincia di Campobasso anche al territorio della
provincia di Foggia.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di
eccezionali eventi metereologici verificatisi nel
territorio della regione Liguria, in provincia di Savona
nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La
Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di
Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in
provincia di Bologna a causa del crollo di una parete
rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli
eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002
che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli
eccezionali eventi metereologici verificatisi, nei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni
Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel
territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e
26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di
Foggia.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle
province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale
evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002
reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio delle province di Cuneo e Torino per gli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima
decade del mese di settembre 2002.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002
reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di
una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio
della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno
15 settembre 2002.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio
della provincia di Parma colpito da eccezionali avversita'
atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca:
"Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni
di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento
meteorologico del 20 ottobre 2001";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 291 del 12 dicembre 2002 reca:
"Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni
derivanti da calamita' naturali conseguenti a eventi
sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997
e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.".



 
Art. 1-bis

(( 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",che puo' essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile".)) (( 2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle parole: "nel triennio 2003-2005".)) (( 3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005".))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)", come modificato dalla
presente legge:
"59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno
2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente
del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa
con le regioni interessate, ed e' autorizzato ad erogare
contributi in favore delle regioni medesime, che puo'
essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze
di protezione civile. A tale fine, in aggiunta alle risorse
gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2003.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 della legge
1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 38 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci) - 1. Per l'anno 2001, l'ammontare
delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia
previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'art. 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula
del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori
di interesse nazionale da sottoporre al regime degli
obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento
al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi
di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie
che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma
4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre condizioni di
concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure
concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per
l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti
con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di
cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui
al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, al fine di garantire la continuita' del servizio e
tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con
contratto di servizio, da stipulare con la societa'
Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio
pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le
compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione
degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto
ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui
al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia
relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia
e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per
un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un
quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto
combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
territorio italiano nel triennio 2003-2005. Qualora a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per
almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il
contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato
si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
ferroviario di merci pericolose, anche in carri
tradizionali, si intende il trasporto delle merci
classificate dal regolamento internazionale per il
trasporto di merci pericolose (RID). La misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione del limite
massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del
comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade
viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i
soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per
cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2003-2005, il 25 per cento degli
importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al
rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma
con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di
merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci,
caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su
strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare
incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di
settore a supporto della definizione degli interventi dello
Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie
per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e
con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, previa integrazione degli accordi di
programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000, sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla
realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara
e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo
delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa
generale quadro, con la quale saranno individuate le
risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per
l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis)"



 
Art. 1-ter

(( 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessita' di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.)) (( 2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 2, 4, 5 e 6, nonche' di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, e 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonche' le conseguenti attivita' svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.)) (( 3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresi' ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.))



Riferimenti normativi:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 1999 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione
siciliana in ordine alla situazione di crisi socio
economico ambientale.";
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999 reca:
"Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio
delle province di Avellino per gli eventi alluvionali dei
giorni 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di
emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita'
naturali conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici nonche' per le situazioni di crisi connesse
ad emergenze socio ambientali ed idriche".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 16 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2000 reca:
"Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni
conseguenti ad eventi calamitosi nonche' per le situazioni
di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed
idriche".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 reca:
"Proroga dello stato di emergenza nel territorio della
regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti
urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e
del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinanti, nonche' della tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio
1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 reca: "Immediati
interventi per fronteggiare la situazione di emergenza
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti
urbani nella Regione siciliana";
L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo
2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 92 del 19 aprile 2000 reca: "Ulteriori
disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella Regione siciliana";
L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3072 del 21 luglio
2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 175 del 28 luglio 2000 reca: "Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in
materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della Regione
siciliana";
L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3136 del 25 maggio
2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 133 dell'11 giugno 2001 reca: "Ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana";
L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3190 del 22 marzo
2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 80 del 5 aprile 2002 reca: "Ulteriori
disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee
e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.".



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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