Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 24 febbraio 2003 |
Modalita' relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2003 delle province, dei comuni e delle comunita' montane. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Visto l'art. 2, comma 1, del citato testo unico il quale considera ente locale anche l'unione di comuni; Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2002 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2003 e' stato rinviato al 31 marzo 2003; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del bilancio"; Visto l'art. 172 del citato testo unico recante "Altri allegati al bilancio di previsione" il quale prevede alla lettera f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; Considerata la necessita' di rinviare la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, poiche' non e' stato ancora approvato il decreto di definizione dei suddetti parametri; Considerata la necessita' di fissare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2003 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del bilancio di previsione anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2003; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni devono predisporre e presentare un certificato di bilancio di previsione 2003 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni, le province, le comunita' montane e le unioni di comuni sono tenuti a presentare il certificato di bilancio di previsione su supporto magnetico (floppy disk) oltre che in stampa originale e quattro copie autenticate, entro il 30 maggio 2003 ai competenti uffici territoriali del Governo, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, per gli enti locali di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti locali delle province di Bolzano e Trento. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 3. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Bolzano e Trento provvedono ad inviare l'originale dei certificati cartacei al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, all'I.S.T.A.T. ed all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale. 4. All'originale del certificato che sara' successiva cura dell'ufficio territoriale del Governo far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della provincia e del certificato di bilancio preventivo. |
| Art. 2. 1. Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7. 2. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati con due "zero" dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. |
| Art. 3. 1. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle comunita' montane e alle unioni di comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la predisposizione e la stampa del certificato di bilancio preventivo allegata, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero; b) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MSDOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria ram di almeno 640 kbytes, oppure sistema operativo Windows 95 o 98; c) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve riportare in stampa la dicitura "Certificato prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero dell'interno - autorizzazione n. ......., richiesta da .............................; d) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza; e) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato riportato nella Gazzetta Ufficiale; f) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII; g) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2003. |
| Art. 4. 1. Il certificato dovra' essere compilato in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. 2. Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. 3. Con l'apposizione della firma in calce alla certificazione cartacea del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo. |
| Art. 5. 1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta puo' essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo: clavita@finloc.mininterno.it. Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previo riscontro del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato. 3. La suddetta omologazione non verra' concessa ai soggetti che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalita' tecniche richiesti dal Ministero presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo. |
| Art. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2003 Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Malinconico |
| ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 54 del S.O. <---- |
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