Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ALBINEA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Albinea (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
5,75 per mille per la generalita' dei casi di imposta;
7 per mille per le aree edificabili;
7 per mille nel caso di unita' abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica;
4 per mille per le aree edificabili inserite nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2;
3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;
3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia;
2) di determinare in Euro 103,30 (L. 200.016) l'importo della detrazione per abitazione principale;
3) di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000 e' stata recepita la facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
(Omissis).
 
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