Il comune di Albinea (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: 5,75 per mille per la generalita' dei casi di imposta; 7 per mille per le aree edificabili; 7 per mille nel caso di unita' abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica; 4 per mille per le aree edificabili inserite nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2; 3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni; 3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia; 2) di determinare in Euro 103,30 (L. 200.016) l'importo della detrazione per abitazione principale; 3) di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000 e' stata recepita la facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis). |