Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TREDOZIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tredozio (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1. Per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili gia' vigenti per l'anno 2002, come segue:
aliquota ordinaria del 7 per mille si applica alle:
unita' immobiliari di categoria A (escluso A10) tenute a disposizione dal possessore, e relative pertinenze;
unita' immobiliari di categoria A (escluso A10) locate a soggetti che le utilizzano come abitazione secondaria e relative pertinenze;
unita' immobiliare di categoria A (escluso A10) non locate, non date in comodato a terzi e di fatto non utilizzate, e relative pertinenze;
aliquota agevolata del 5,65 per mille si applica alle:
aree edificabili, cosi' come individuate dai vigenti strumenti urbanistici;
negozi ad uso commerciale (categoria C1);
unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale ad equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale I.C.I., e relative pertinenze;
unita' immobiliari concesse in locazione - con contratto registrato - a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze.
Dette unita' immobiliari non sono equiparate all'abitazione principale ai fini del diritto alla detrazione;
tutte le altre unita' immobiliari non elencate tra quelle che scontano l'aliquota del 7 per mille.
2. Di confermare la detrazione per abitazione principale (Euro 104,00) per i seguenti casi:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed equiparate ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale I.C.I.
3. Di confermare l'ulteriore detrazione per abitazione principale (Euro 51,00) per un totale di Euro 155,00 per i seguenti casi:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale che siano possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto ed utilizzate da soggetti di eta' non inferiore a 65 anni aventi i seguenti requisiti:
a) soggetto solo o con coniuge a carico;
b) la cui unica fonte di reddito, oltre all'unita' abitativa, derivi da pensione di importo imponibile ai fini IRPEF non superiore ad Euro 7.544,00 annui, conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione;
c) non possieda, su tutto il territorio nazionale, altre unita' immobiliari oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
4. Di dare atto che per pertinenze si intendono quelle individuate dall'art. 19 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili.
5. Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 5,65 % riconosciuta per le case locate a residenti, dovranno presentare una dichiarazione, inerente il possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.
La dichiarazione cosi' presentata ha validita' sino a dichiarazione di revoca presentata dal contribuente.
6. Di stabilire che i contribuenti, per poter usufruire della detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 155,00 dovranno presentare una dichiarazione, inerente il possesso dei requisiti previsti, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi comunale. I requisiti dovranno comunque essere posseduti, e dichiarati, entro la data di presentazione della denuncia di variazione I.C.I.
La dichiarazione ha validita' annuale.
(Omissis).
 
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