Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI LECCE
DECRETO RETTORALE 17 marzo 2003
Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1 luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla data odierna;
Vista la deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2003 con la quale il senato accademico ha approvato la modifica dell''art. 30 dello statuto;
Vista la deliberazione n. 80 del 28 febbraio 2003 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica della summenzionata norma statutaria;
Vista la nota M.I.U.R., prot. 549, pervenuta in data 14 marzo 2003, con la quale lo stesso Ministero non ha formulato osservazioni in merito alla modifica di statuto di cui trattasi;
Visto l'art. 21, comma 1, lettera b) dello statuto.
Decreta:
Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Lecce, emanato con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e' modificato come di seguito:
"Art. 30 (Rappresentanze degli studenti). - 1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Universita' nei limiti imposti dal successivo comma 3.
2. I rappresentanti degli studenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
3. Lo studente puo' cumulare contemporaneamente solo due rappresentanze e, comunque, non puo' essere eletto lo studente iscritto ad anni successivi al secondo anno fuori corso o al secondo anno di ripetenza.
4. Le rappresentanze studentesche di cui al presente statuto hanno la disponibilita' di un locale in ogni plesso dell'Universita' e ne individuano al loro interno il responsabile".
Lecce, 17 marzo 2003
Il rettore: Limone
 
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