Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 20 marzo 2003
Modifica dell'art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo. (Deliberazione n. 03/50).

Motivazione: adeguamento dei bacini di utenza a seguito dell'ampliamento delle competenze territoriali del servizio di assistenza al volo del Crav di Brindisi.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ha adottato la seguente delibera:
Premesso:
1. Che nella seduta del 23 gennaio 2003 la commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 notificando alle parti interessate la delibera n. 03/24 (Proposta di modifica dell'art. 14della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001);
2. che la proposta di modifica dell'art. 14 della suddetta regolamentazione in data 10 febbraio 2003 e' stata trasmessa, altresi', alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute nell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, assegnando loro il termine di quindici giorni;
3. che sono decorsi i quindici giorni assegnati alle parti nonche' alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per l'invio di osservazioni;
4. che in data 21 febbraio 2003, nel rispetto del predetto termine, l'IBAR ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica formulata dalla commissione;
Formula ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente modifica alla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001;
l'art. 14 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 net settore del trasporto aereo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001 e' cosi' sostituito:
"Art. 14 (Definizione dei bacini di utenza). - 1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue:
Bacino di utenza A (nazionale).
a) Servizio di trasporto passeggeri:
vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari;
b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):
Crav Roma, Crav Milano, Crav Padova, Crav di Brindisi, Cav Roma Fiumicino, Cav Milano Malpensa, Cav Milano Linate;
c) servizi aeroportuali:
aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa), Aeroporto di Milano Linate.
Bacino di utenza B (interregionale).
a) Servizio di trasporto passeggeri:
vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo;
b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):
Cav di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia;
c) servizi aeroportuali:
aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a 3 milioni (Venezia, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia.
Bacino di utenza C (regionale).
a) Servizio di trasporto passeggeri:
vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a piu' scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo;
b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):
Cav di Bari, Bergamo Orio al Serio, Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari;
c) servizi aeroportuali:
aeroporti delle isole maggiori e, in genere, aeroporti con movimento passeggeri superiore al milione annuo e inferiore a 3 milioni.
Bacino di utenza D (locale).
a) Servizio di trasporto passeggeri:
vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati sub C;
b) servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):
i Cav e Nav e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale;
c) servizi aeroportuali:
aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C.
2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo".
Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della sanita', al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' la notifica all'Ente Nazionale Aviazione Civile, all'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, all'Assaereo, all'Assaeroporti, all'AirOne, all'Air Sicilia, alla Federico II Airways, all'Alpi Eagles, alla Gandalf Airlines, alla Vitrociset, alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, Unione Piloti, ANPAC, ANPAV, CGIL Funzione Pubblica, CISL Statali, UIL Statali, ANPCAT, CILA AV, LICTA, SACTA, ASSIVOLO QUADRI, CISAL AV, CGIL Vigili del Fuoco, CISL Vigili del Fuoco, UIL Vigili del Fuoco, USPPI, UGL-TRASPORTI, SULTA-CUB, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FEDERRETI, AVIA, IBAR, FLERICA-CISL, FILCEA-CGIL, UILCEM-UIL;
Dispone inoltre la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il presidente: Martone
 
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