Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 marzo 2003
Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2003 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e delle tariffe degli altri gas, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 24/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2003;
Premesso che:
rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 23 dicembre 2002, n. 229/02, pubblicata il 27 dicembre 2002 nel sito internet dell'Autorita' (di seguito: deliberazione n. 229/02), l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 229/02, l'indice Jt, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
Viste: la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, 23 aprile 2002, n. 70/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002, 26 giugno 2002, n. 121/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002 e n. 229/02 richiamata in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, come modificata e integrata dall'Autorita' con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02, recante direttive agli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003;
Ritenuto che sia necessario, per il trimestre aprile-giugno 2003:
modificare le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/99;
modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;
Delibera:
Art. 1. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale
1.1. Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 52/99), sono aumentate di 0,0211 centesimi di euro/MJ.
1.2. L'aumento e' pari a 0,8128 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
 
Art. 2. Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri
gas
2.1. Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2003, le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 52/99 sono aumentate di 0,1148 centesimi di euro /MJ.
2.2. L'aumento e' pari a 11,4880 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
3.1. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1 aprile 2003.
Milano, 24 marzo 2003
Il presidente: Ranci
 
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