Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18 |
Testo del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2003, n. 33), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2003, n. 63 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita'". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 113 del codice di procedura civile come modificato dalla presente legge: "Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'. Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 del codice civile.". |
| Art. 1-bis. (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003)). |
| Art. 1-ter. (( 1. Al comma 4 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: "1.033" e' sostituita dalla seguente: "1.100". 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia)). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A), come modificati dalla legge qui pubblicata: "Art. 10 (L) (Esenzioni). - 1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile. 4. Non e' soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.100 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. 5. Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.". "Art. 13 (L) (Importi). - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228; e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457; f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. 3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. 4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. 5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672. 6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f)". |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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