Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 10 febbraio 2003, n. 64
Regolamento concernente la disciplina della scuola di guerra dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 4, commi 13-bis e 13-ter che prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore interforze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/53847/D.V.6 dell'11 novembre 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita'
1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito sono previsti il corso di stato maggiore ed il corso pluritematico, di durata complessiva non superiore a un anno accademico.
2. Il corso di stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico, e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello equivalente.
3. Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di:
a) operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi operativi intermedi, negli organi di vertice della Forza armata e dei comandi terrestri multinazionali;
b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari;
c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.
4. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le modalita' di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998; si riporta il testo
dell'art. 4, commi 13-bis e 13-ter:
"13-bis. Con regolamento del Ministro della difesa, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli
ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti
indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative
finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso
superiore di stato maggiore interforze. istituito dal comma
1;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli
ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno
compiuto i periodi di comando o ai quali siano state
conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini
dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche
in relazione all'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli
ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai
corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi
all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli
ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e
selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore
dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di
svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia
di formazione del personale militare previste dalla legge
18 febbraio 1997, n. 25.
13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
a) l'art. 1, primo comma, lettere a) e c), e gli
articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge
28 aprile 1976, n. 192;
b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n.
611.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.
- Il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245,
concernente "Regolamento recante norme concernenti
l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore
interforze e la definizione dei criteri e delle modalita'
per la selezione dei candidati alla frequenza del corso
superiore di stato maggiore interforze", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 2000.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
concernente "Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre
1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2.
Partecipazione al corso di stato maggiore
1. Partecipano al corso di stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani appartenenti ai ruoli normali dell'Esercito dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni del capo II, i capitani dei ruoli speciali.
 
Art. 3.
Partecipazione al corso pluritematico
1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.
2. Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza e' obbligatoria.
 
Art. 4.
Convenzioni con le universita'
1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito puo' stipulare apposite convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 1 e in conformita' con i principi stabiliti dal presente regolamento, di corrispondenti master universitari di secondo livello.
 
Art. 5.
Concorso
1. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (vedi note
alle premesse):
"4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non
abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1
possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed
esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non
sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in
possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'eta' non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di
attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli
normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore ad "eccellente"".



 
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, e' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) tre ufficiali in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro con funzioni di segretario;
d) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro supplente.
 
Art. 7.
Titoli di merito
1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:
a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;
b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;
c) fino a punti 2/30, per altri titoli.
2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 8 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.
 
Art. 8.
Prove d'esame
1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:
a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;
b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;
c) i test volti all'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale.
2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.
3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.



Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi", e' pubblicato,
nel testo aggiornato, nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
4 febbraio 1997; si riporta il testo degli articoli 13 e
14:
"Art. 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo
svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove
scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente,
a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e
la firma di un componente della commissione esaminatrice o,
nel caso di svolgimento delle prove la localita' diverse,
da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti
dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni
dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei
confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di
vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono
trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime".
"Art. 14 (Adempimenti dei concorrenti e della
commissione al termine delle prove scritte). - 1. Al
candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame
due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza
apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il
foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome
e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e
lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
piccola nella grande che richiude e consegna al presidente
della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne
fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato
di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della
chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla
busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente io
stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in
modo da poter riunire, esclusivarnente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova
di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si
procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero
in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta
numerata. Tale operazione e' effettuata dalla commissione
esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento
di almeno due componenti della commissione stessa nel
luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione
orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di
esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
superiore alle dieci unita', potranno assistere alle
anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei
lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione
dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei
concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dal candidati
nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice
ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del
singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in
plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio
periferico al presidente della commissione
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove
scritte".



 
Art. 9.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parita' di punteggio, al piu' anziano in ruolo.
2. La graduatoria approvata e' comunicata agli interessati dalla direzione generale del personale militare.
3. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.
4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.
 
Art. 10.
R i n v i o
1. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso, puo' partecipare al primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto limite di eta', se la sospensione precauzionale e' stata revocata a tutti gli effetti.
 
Art. 11.
Sessioni
1. Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate piu' sessioni dello stesso corso di stato maggiore, nelle quali ripartire gli ufficiali frequentatori.
 
Art. 12.
Valutazione del profitto
1. Durante lo svolgimento del corso di stato maggiore, il grado di capacita' e preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.
 
Art. 13.
Esame finale
1. Il corso di stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attivita' operative riferita a scenari diversi.
2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 12.
3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica e' estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova e' ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.
4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, e' ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.
5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.
6. L'esito dell'esame finale ed il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.
 
Art. 14.
Commissione esaminatrice
1. Per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 13 la commissione e' composta da:
a) un ufficiale generale appartenente all'istituto di formazione, presidente;
b) quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello ovvero colonnello, membri;
c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;
d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario senza diritto di voto.
2. In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto.
3. La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti.
4. Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.
 
Art. 15.
Graduatoria
1. Al termine del corso di stato maggiore viene formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nell'esame finale.
2. Agli ufficiali che superano il corso di stato maggiore e' rilasciato il relativo diploma.
 
Art. 16.
Rinvio, dimissione
1. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo stato maggiore dell'Esercito, puo' essere disposto solo ai due corsi di stato maggiore immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.
2. Il rinvio d'autorita' dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego e' disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.
3. L'ufficiale, che non puo' iniziare a frequentare il corso di stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, puo' presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali.
4. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore ad un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali, puo' essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi.
5. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo puo' essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non e' stato ammesso all'esame finale, di cui all'articolo 12, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30.
6. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, e' rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame.
7. La dimissione dal corso di stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta dallo stato maggiore dell'Esercito, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso di stato maggiore.
 
Art. 17.
Modalita' di ammissione
1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.
2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito:
a) la votazione riportata nell'esame finale del corso di stato maggiore, di cui all'articolo 13;
b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.
3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, composta da:
a) un ufficiale generale, ispettore dell'Esercito, presidente;
b) un ufficiale generale, capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;
c) un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello,
responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale,
membro; d) un ufficiale generale e un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;
e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
 
Art. 18.
Valutazione del profitto
1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.
2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo e' attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.
 
Art. 19.
Prova finale
1. Il corso pluritematico si conclude con la prova finale, consistente in una esercitazione pratica a carattere interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito di gruppi di lavoro.
2. Il punteggio della prova finale e' attribuito a ciascun ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al comma 2, e' rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno accademico in cui e' iscritto.
4. La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in centodecimi, e' ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.
5. Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale consegue una votazione non inferiore a 66/110.
6. Agli ufficiali che superano il corso pluritematico viene rilasciato il relativo diploma.
 
Art. 20.
Rinuncia, rinvio, dimissione
1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello stato maggiore dell'Esercito, puo' essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico.
2. L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non puo' iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermita', entro un periodo di tempo pari ad un sesto della durata, deve presentare allo stato maggiore dell'Esercito domanda di rinvio ad altro corso.
3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore ad un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermita' derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.
 
Art. 21.
Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi
al servizio di stato maggiore
1. Possono svolgere funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, ovvero il corso di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.



Note all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, lettera a),
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (vedi note
alle premesse):
"4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale
ai corsi superiori svolti presso:
a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art.
1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n.
192, e successive modifiche;".



 
Art. 22.
Disposizione transitoria
1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 21 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.
 
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 4, comma 13-ter, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro della difesa
Martino Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 220



Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 4, comma 13-ter, del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, vedi note alle
premesse.



 
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