Il comune di Arenzano (provincia di Genova) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, per le motivazioni espresse in premessa e secondo le tipologie e modalita' di cui all'allegato sub. "A" del presente provvedimento, come segue: 4,3 per mille aliquota ridotta in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dei proprietari di unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ed utilizzate come abitazione principale; dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6,8 per mille aliquota ordinaria per le unita' immobiliari non ricomprese nelle altre categorie; 9 per mille aliquota maggiorata a carico dei proprietari di unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi per tali quelle per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 2) di stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub. "A", ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto, presentino al comune, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2003, apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo predisposto dal comune; 3) di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina costituenti pertinenza delle stesse come disciplinato dall'art. 6 del regolamento comunale in materia; 4) di quantificare in Euro 103,29 la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 5) di confermare per l'anno 2003 le maggiori detrazioni accordate per l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali per ottenerle cosi' specificate: a) il reddito globale lordo conseguito nel 2002 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di Euro 12.911,42; b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprieta' sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare; c) la maggiore detrazione e' cosi' quantificata: cat. A03: Euro 123,95; cat. A04-A05: Euro 154,94; d) il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potra' applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2003, di apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal comune. (Omissis). |