Il comune di Riano (provincia di Roma) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2003 l'applicazione delle stesse aliquote in vigore per l'anno 2002 come di seguito indicate: a) aliquota del 5,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa: abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il 1o grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1 gennaio 2003. Tale richiesta dovra' essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile. l'aliquota del 5,8 per mille e' stabilita anche per le seguenti e pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, nonche' il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. b) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1992. 2) Di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,30 per i soli proprietari catastalmente dell'immobile. (Omissis). |