Il comune di Ripi (provincia di Frosinone) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis). 1) di riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille; 2) di dare atto che per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, ai quali e' consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di elevare l'importo di Euro 103,29 fino a Euro 206,58 (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (Omissis). |