Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 aprile 2003 |
Procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Visto il codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visti i decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 93 e 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione rispettivamente delle direttive 97/23/CE e 99/361/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Unione europea, relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, 28 settembre 1999, 3 maggio 2001 e 21 dicembre 2001 di attuazione rispettivamente delle direttive 96/88/CE, 99/47/CE, 2000/61/CE e 2001/7/CE che adeguano al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada; Tenuto conto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 7 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" ha stabilito i criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 prevede che il Dipartimento dei trasporti terrestri proceda alla designazione di organismi notificati ed autorizzati a svolgere le attivita' previste agli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto ed individua i criteri minimi per la loro designazione; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, stabilisce i requisiti e le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che operano nell'ambito loro attribuito dagli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto legislativo per le diverse categorie di attrezzature a pressione trasportabili. |
| Art. 2. Designazione degli organismi
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri designa gli organismi notificati ed autorizzati che ne fanno richiesta e che risultano in possesso dei prescritti requisiti per l'effettuazione delle attivita' previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. La designazione ha validita' temporale di tre anni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento. 2. I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e devono essere forniti di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale di 3,5 milioni di euro. 3. Il titolare dell'impresa individuale che chiede la designazione deve possedere i seguenti requisiti personali e professionali: a) avere raggiunto la maggiore eta'; b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita'; c) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. 4. Nel caso di societa', i requisiti di cui al comma 3, devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. |
| Art. 3. Requisiti degli organismi notificati
1. Gli organismi richiedenti la designazione di notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 all'atto della presentazione della richiesta, fermo restando i rispettivi requisiti stabiliti dagli allegati I, II del medesimo decreto legislativo, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui e' stata presentata specifica richiesta: a) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa, che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti come indicati nella norma europea UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si richiede l'autorizzazione; b) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificita' riportate nel successivo art. 5, che risulti da dettagliato organigramma; c) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attivita' di cui alla richiesta, nonche' eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 6, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio; d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attivita' di certificazione, di esami e prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, cosi' come specificato al successivo art. 6. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alla norma UNI CEI EN 45001; e) manuale di qualita' conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto della richiesta di autorizzazione; f) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificati CE, con riferimento ai settori di competenza; g) ove l'organismo intenda svolgere attivita' inerenti il campo delle giunzioni, dovra' dimostrare di operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale, previsti dalla norma UNI CEI EN 45013. Ove infine, l'organismo intenda operare anche nel campo della certificazione di qualita', secondo la normativa UNI EN ISO 9002, dovra' produrre un manuale di qualita' secondo la norma UNI CEI EN 45012. |
| Art. 4. Requisiti degli organismi autorizzati
1. Gli organismi richiedenti la designazione di autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 all'atto della presentazione della richiesta, fermo restando i rispettivi requisiti stabiliti dagli allegati I e III del medesimo decreto legislativo, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui e' stata presentata specifica richiesta: a) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che sia adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si richiede la designazione; b) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificita' riportate nel successivo art. 5, che risulti da dettagliato organigramma; c) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attivita' di cui alla richiesta, nonche' eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 6; d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attivita' di esame e prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo dovra' dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, cosi' come specificato al successivo art. 6. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alla norma UNI CEI EN 45001; e) manuale di qualita' contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto della richiesta di designazione. |
| Art. 5. Personale tecnico degli organismi
1. Il personale con rapporto di lavoro dipendente operante negli organismi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere qualificato in relazione alla specifica attivita' richiesta nell'istanza di designazione. In ogni caso gli organismi notificati devono riferirsi, nella scelta e qualificazione del proprio personale, ai criteri generali di cui alla norma UNI CEI EN 45013, nonche' alla norma EN 719, per il personale operante nel settore delle saldature e alla norma EN 743, per quello addetto alle prove non distruttive in relazione ai vari livelli di competenza. 2. In relazione ai vari settori previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, il personale preposto alle varie attivita' deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: i) diploma di laurea in ingegneria con almeno tre anni di esperienza acquisita nel relativo settore, ovvero diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con almeno cinque anni di esperienza nel relativo settore, per il personale preposto all'esame e valutazione di conformita' del progetto di attrezzature a pressione trasportabili; ii) diploma di laurea in ingegneria con almeno due anni di esperienza nel relativo settore o diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con almeno tre anni di esperienza nel relativo settore, per il personale preposto alle verifiche, prove e ispezioni; iii) diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con adeguata esperienza nella tecnologia produttiva delle attrezzature a pressione trasportabili, e almeno due anni di esperienza in una organizzazione di certificazione di qualita', per il personale addetto alla valutazione dei sistemi di qualita' del fabbricante. 3. Il personale che svolge attivita' di collaborazione, in via esclusiva, oltre ai requisiti indicati al comma 1, deve possedere un'esperienza professionale specifica, comprovata da almeno cinque anni di attivita' di verifiche e prove, nel settore di competenza. |
| Art. 6. Ricorso da parte degli organismi a strutture esterne
1. Nel caso in cui gli organismi notificati e autorizzati facciano ricorso a strutture esterne, limitatamente ad esami o prove complementari o specifiche, o particolari, deve essere stipulato apposito contratto, nelle forme di legge, con strutture esterne di riconosciuta competenza professionale nel settore. |
| Art. 7. Procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, quale autorita' competente ai sensi dell'art. 2 lettera f) del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 a seguito di specifica richiesta, verificato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, avvalendosi della commissione di cui al successivo art. 9, provvede alla designazione degli organismi richiedenti; 2. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici provvede altresi' a notificare agli organismi il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. L'elenco degli organismi notificati, il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 3. I richiedenti alla domanda di designazione devono allegare i seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto costitutivo per i soggetti di diritto pubblico; b) indirizzo della sede legale del richiedente; c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; d) specificazione del settore di competenza con indicazione dettagliata delle procedure di valutazione della conformita'; e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonche' dei laboratori di prova nella disponibilita' dell'organismo; f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche; g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione; h) manuale di qualita' relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attivita' da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. |
| Art. 8. Organismi abilitati alla certificazione dei prodotti ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione
1. Gli organismi abilitati dal Ministero delle attivita' produttive alla certificazione dei prodotti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione sono designati a richiesta quali organismi notificati a svolgere le attivita' previste dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 relativamente alle corrispondenti categorie di attrezzature. 2. La designazione ai sensi dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 non puo' essere di durata superiore a quella di cui l'organismo richiedente e' in possesso ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 3. Alla richiesta di designazione l'organismo deve allegare copia del decreto di autorizzazione nonche' dimostrare una ulteriore copertura assicurativa per un importo non inferiore a 3,5 milioni di euro. 4. Gli organismi notificati ai sensi del presente articolo soggiacciono a tutte le disposizioni del presente decreto con particolare riferimento alle ispezioni iniziali e periodiche. |
| Art. 9. Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati
1. E' istituita, presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, una commissione per la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli organismi notificati ed autorizzati, col compito di eseguire le verifiche iniziali e le ispezioni. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal Direttore generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ed e' composta da un dirigente tecnico con funzioni di presidente, da due funzionari tecnici o da un funzionario tecnico ed uno amministrativo con qualifiche non inferiori rispettivamente ad ingegnere coordinatore e direttore coordinatore, nonche' da un funzionario tecnico con qualifica non inferiore a ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti. 3. Il presidente, i membri, il segretario ed i relativi supplenti appartengono alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre. 4. La commissione puo' chiedere pareri alle seguenti commissioni istituite presso il Dipartimento dei trasporti terrestri: a) commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita con decreto ministeriale 12 settembre 1925; b) commissione per l'accreditamento di organizzazioni od enti, istituita con decreto ministeriale 15 maggio 1997. |
| Art. 10. Verifiche iniziali ed ispezioni agli organismi notificati ed autorizzati
1. Nel corso delle verifiche iniziali e delle ispezioni di ciascun organismo, la commissione di cui al precedente articolo verifica la sussistenza o la permanenza dei requisiti previsti negli allegati I, II o III al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e di quelli previsti nel presente decreto, nonche' il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali impartite dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre. 2. Sono a carico degli organismi gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia. Art. 11 Misure di salvaguardia dell'Amministrazione
1. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni, si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, che le attrezzature e le strumentazioni non siano state periodicamente sottoposte ai controlli prescritti, non siano tenute in condizione di normale efficienza o non siano correttamente funzionanti, che le operazioni tecniche siano effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, l'organismo incorre nella diffida per i casi di minore gravita', nella sospensione dell'attivita' da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravita' o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca della designazione nei casi di reiterate gravi violazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2003 Il capo del Dipartimento: Fumero |
|
|
|