Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 13 marzo 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che prevede che l'attivita' di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, cui e' affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonche' gli ordini ed i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di "Educazione continua in medicina", nonche' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza;
Rilevato che l'attivita' di formazione continua di che trattasi, rientra nella materia "Tutela della salute" affidata alla potesta' legislativa concorrente delle regioni, secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto 3), che l'accordo diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2002;
Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio 2003, i rappresentanti regionali hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica e che l'esame del provvedimento e' stato rinviato alla successiva riunione del 29 gennaio 2003; che, in tale sede, i rappresentanti regionali hanno presentato una proposta di accordo sui cui contenuti il rappresentante del Ministero della salute si e' riservato una valutazione;
Vista la nota del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero della salute ha comunicato il proprio avviso favorevole sul testo consegnato dalle Regioni nella riunione tecnica del 29 gennaio 2003, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola "promosse" con la parola "accreditate";
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'argomento e' stato posto, ancorche' non iscritto, all'ordine del giorno su richiesta dei presidenti delle regioni e che il Ministro della salute ha dichiarato il proprio assenso all'esame nel testo del presente accordo come proposto dalle regioni, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola "promosse" con la parola "accreditate";
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto
indicati:
1. Sono confermati per l'anno 2003 i contenuti dell'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti.
2. Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attivita' di formazione a distanza, ad individuare i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative, e a realizzare un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti, dovranno essere portati all'esame della Conferenza Stato-Regioni, cui resta riservata ogni ulteriore decisione di livello nazionale.
3. Le regioni, in forza del loro ruolo nel programma di educazione continua in medicina, possono contribuire alla realizzazione delle predette finalita', partecipando alle sperimentazioni o utilizzando l'esperienza gia' maturata nel settore anche con la collaborazione di partner diversi da quelli individuati dalla Commissione, favorendo cosi' la definizione di criteri condivisi.
4. Per l'anno 2003 le attivita' formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalita' e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso dell'anno 2002.
5. Il predetto sistema di accreditamento degli eventi formativi dovra' continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per gli eventi organizzati dai provider accreditati, al fine di poter confrontare la correttezza delle valutazioni dei provider stessi in rapporto a quelle che fornisce il sistema generale ed elaborare gli eventuali correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle valutazioni o disfunzioni del sistema.
6. Le regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attivita' di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio dell'attivita' di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.
7. I crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
8. In considerazione della carente offerta formativa per alcune categorie professionali registratasi nel corso dell'anno 2002, e tenuto conto che il predetto anno e' stato il primo della formazione residenziale a regime, non essendo stata ancora attivata la formazione a distanza, e' consentito di soddisfare il debito formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).
9. In mancanza del Piano sanitario nazionale sono confermati anche per il 2003 gli obiettivi d'interesse nazionale gia' individuati per l'anno 2002 con l'accordo del 21 dicembre 2001, ferma restando la facolta' delle regioni di individuare obiettivi formativi di specifico interesse regionale.
10. I costi delle attivita' formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, cosi' come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2000-2002 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni.
11. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1 gennaio 2003, fino alla data del presente accordo.
Roma, 13 marzo 2003
Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 
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