IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del presidente della corte d'appello di Catania in data 30 gennaio 2003, protocollo n. 184/3-2-14, dalla quale risulta che l'ufficio del giudice di pace di Grammichele non e' stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 gennaio 2003 a causa del trasferimento del predetto ufficio nei nuovi locali; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento delle attivita' civili e penali presso l'ufficio del giudice di pace di Grammichele nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 gennaio 2003 a causa del trasferimento del predetto ufficio nei nuovi locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 26 marzo 2003 p. Il Ministro: Vietti |