Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 marzo 2003
Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 13 gennaio 2003, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la deliberazione commissariale dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida n. 3 del 20 febbraio 2003 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida;
Vista la nota della prefettura di Napoli in data 25 febbraio 2003 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
D i v i e t o
Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto a);
c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'.
 
Art. 3.
Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
 
Art. 4.
S a n z i o n i
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.
 
Art. 5.
V i g i l a n z a
Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 27 marzo 2003
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 235
 
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