Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in data 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18, comma primo, limitatamente ad alcune parti, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, contenente disciplina dei licenziamenti individuali; degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, nonche' dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo" e all'intero periodo successivo che recita: "Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita: "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge";
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni; se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che cosi' recita: "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
 
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