Il comune di Arezzo ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003: (Omissis); di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nei termini che seguono: 1. aliquota del 6,2 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare in Euro 130,00 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di determinare in Euro 258,23 (Euro 130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata dalla presente deliberazione + Euro 128,23 ulteriore detrazione), l'importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio- economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di proporre al consiglio comunale anche per l'anno 2003 gli stessi criteri stabiliti per l'anno 2002 che danno titolo alla maggiore detrazione di cui sopra, elevando nella misura del 2% i limiti reddituali per l'accesso alla maggiore detrazione suddetta; 5. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 6. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999. |