Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI AREZZO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arezzo ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nei termini che seguono:
1. aliquota del 6,2 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di determinare in Euro 130,00 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;
3. di determinare in Euro 258,23 (Euro 130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata dalla presente deliberazione + Euro 128,23 ulteriore detrazione), l'importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio- economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
4. di proporre al consiglio comunale anche per l'anno 2003 gli stessi criteri stabiliti per l'anno 2002 che danno titolo alla maggiore detrazione di cui sopra, elevando nella misura del 2% i limiti reddituali per l'accesso alla maggiore detrazione suddetta;
5. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
6. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999.
 
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