Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BARICELLA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Baricella (provincia di Bologna) ha adottato, l'11 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.
2. di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue:
al 5,4 per mille per l'abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale;
al 5,4 per mille per abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
al 7 per mille per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;
aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attivita' imprenditoriali purche' si tratti di fabbricati costruiti dopo il lo gennaio 2002, e purche' si tratti di immobili strumentali per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purche' asseriti al fabbricato strumentale) e D;
3. di determinare in Euro 41,32 l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 2003, esclusivamente nei casi e con le modalita' stabilite nell'allegato A al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.
5. di rimandare le esenzioni e riduzioni previste per l'imposta comunale sugli immobili a quanto stabilito dal regolamento comunale;
6. di dare atto che:
per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata ne' data in comodato a terzi per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
i contribuenti che intendono avvalersi dell'agevolazione per abitazione locata a canone concordato debbono comprovare il diritto all'agevolazione stessa presentando apposita dichiarazione sostitutiva o copia del contratto di locazione a canone concordato;
per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A", arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14;
la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento;
l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis);
 
Allegato A
alla delibera n. 148
dell'11 dicembre 2002
SERVIZIO TRIBUTI
L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2003, con riferimento a quanto previsto dal comma 6, dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento della detrazione di Euro 41,32 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 gia' prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di Euro 144,61, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:
1)
a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
b) avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
c) essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a Euro 7.230,40 (reddito di riferimento 2002 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione);
2)
a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidita' superiore all'80%;
c) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore ad Euro 10.329,14 (reddito di riferimento anno 2002 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione).
PROCEDURA
Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 144,61.
La predetta dichiarazione dovra' essere inviata entro il termine fissato per il versamento dell'imposta per il 2003, all'ufficio tributi del comune di Baricella - via Roma n. 76 - 40052 Baricella (Bologna).
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003 gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
Deliberazione G.M. n. 157 del 31 dicembre 2002.
(Omissis);
1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota per le abitazioni principali concesse in locazione a canone concordato nella misura dello 0 per mille.
(Omissis).
 
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