Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CHIUSI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiusi (provincia di Siena) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis);
1. di stabilire per l'anno 2003, la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, esclusa la categoria C/1. L'aliquota si applica per i casi non previsti alle lettere g), h) e j);
d) aliquota del 5,2 per mille per le unita' immobiliari della categoria C/1 per i casi diversi da quelli previsti alle lettere g), h) e j);
e) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono nelle unita' immobiliari interventi edilizi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere b) manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia. L'aliquota e' applicabile alle sole unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. E' fatto obbligo al contribuente di dichiarare su appositi modelli predisposti dal comune, contestualmente alla comunicazione dell'inizio lavori, il diritto ad usufruire della aliquota agevolata. Resta confermata l'agevolazione per gli interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili e di interesse storico o architettonico come deliberata per gli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002;
f) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
g) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all'attivita' di impresa, ubicate nell'area del Piano attuativo per gli insediamenti produttivi (PAIP) denominato "LE BIFFE", cosi' come individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi a partire dall'anno 2003. La durata dell'agevolazione e' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2001 e 2002;
h) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e nelle quali e' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall'anno 2003. La durata dell'agevolazione e' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2003. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2001 e 2002;
i) aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono assoggettati anche gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii, nipoti) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e gli alloggi;
i) aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), per le unita' immobiliari appartenenti al gruppo catastale D, per le unita' immobiliari appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi privati), qualora non risultino utilizzate secondo la loro destinazione catastale, ovvero non siano locate per l'esercizio di attivita' cui sono catastalmente destinate o non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno un anno. Sono assoggettate anche le unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a Euro 119,00;
3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a Euro 207,00 esclusivamente per i casi sottoelencati:
a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo;
c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito e' costituito da due pensioni di cui alle lettere a) e b);
d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato;
Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc.);
4. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a Euro 207,00 esclusivamente per le giovani coppie che acquistano la prima casa e che, ricorrendone i requisiti di legge, hanno diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro, prevista all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986. La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla data in cui i soggetti passivi d'imposta risiedono anagraficamente nella casa di abitazione e qualora la somma delle eta' dei soggetti passivi d'imposta costituenti la coppia, da determinarsi ad anni compiuti, non sia superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la maggiore detrazione e' riconosciuto per anni tre dal versificarsi del presupposto e l'abitazione deve essere acquistata nel corso dell'anno 2003;
(Omissis).
 
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