Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 7 febbraio 2003
Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive integrazioni e modificazioni;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attivita' di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente: "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente sentiti i comuni interessati;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente: "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo";
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";
Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, nove ulteriori siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di "Laghi di Mantova e Polo Chimico";
Vista la nota prot. n. 8351/RIBO/DI/B del 6 settembre 2002, indirizzata alla regione Lombardia ed all'ARPA della regione Lombardia con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del suindicato sito ed una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;
Vista la nota prot. n. 9224/RIBO/DI/P/B del 4 ottobre 2002 nella quale si richiede al comune di Mantova di acquisire elementi conoscitivi utili alla perimetrazione del sito;
Vista la nota prot. n. 9303/RIBO/DI/B dell'8 ottobre 2002 con la quale e' stata convocata presso la regione Lombardia in data 14 ottobre 2002 una riunione tecnica di coordinamento per la definizione del perimetro del sito;
Vista la nota prot. n. 26/25/02PS-URB del 25 ottobre 2002, con la quale il comune di Mantova trasmette l'elaborato cartografico "Proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale denominato: "Laghi di Mantova e Polo Chimico" corredata dalla relazione del comune medesimo nella quale vengono individuate le aree lacustri, le aree soggette ad essere sommerse, le aree di deposito dei sedimenti di dragaggio a valle degli insediamenti del polo chimico, le aree del polo chimico e della Conca del Valdaro, una fascia perimetrale al polo chimico di larghezza 75 metri, e viene proposto di escludere dalla perimetrazione l'area della ditta SOL sulla base di esiti analitici certificati e l'area di proprieta' dell'azienda Belleli in quanto non oggetto di autodenuncia ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999 nonche' il bacino del Lago Superiore considerato che non vi sono insediamenti industriali sulle aree circostanti il lago e sulla base di quanto indicato nella relazione del Parco del Mincio di cui al successivo visto;
Vista la relazione del Parco del Mincio prot. n. 2975 del 23 ottobre 2002, trasmessa dal comune di Mantova con la sopraccitata nota prot. n. 26/25/02PS-URB del 25 ottobre 2002, nella quale viene proposta l'esclusione del bacino chiamato Lago Superiore dalla perimetrazione in quanto lo stesso si trova ad una quota superiore di circa 3 metri rispetto ai laghi di Mezzo ed Inferiore e non risulta inquinato da sostanze di origine industriale e/o da materiali pesanti;
Visto il fax inviato dal comune di Mantova in data 4 novembre 2002 con il quale e' stata trasmessa alla direzione RI.BO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di richiesta dello stesso, la documentazione relativa all'area SOL costituita da: a) copia della nota prot. n. 5354/2001 del 22 novembre 2001 con la quale l'ARPA di Mantova comunica alla provincia di Mantova ed al comune di Mantova che le analisi chimiche eseguite sui terreni e sul cantiere della ditta SOL presso Enichem di Mantova mostrano che i campioni rispettano i limiti sia della colonna A che della colonna B della tabella 1 del decreto ministeriale n. 471/99; b) copia del verbale della Conferenza di servizi, tenutasi il giorno 21 gennaio 2002 presso il comune di Mantova, avente per oggetto "Stato di qualita' dei suoli societa' SOL", in cui i partecipanti "preso atto che le analisi eseguite dall'ARPA sulla area SOL hanno confermato che non vi sono superi al decreto ministeriale n. 471/1999, ritengono che l'area di proprieta' SOL possa essere stralciata dalla perimetrazione dei siti contaminati individuati con determina dirigenziale n. 33 del 15 giugno 2001; c) copia della determina dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2002 con la quale il comune di Mantova - Settore pianificazione sviluppo territorio, sostituisce la perimetrazione preliminare del sito contaminato area industriale di Mantova allegata alla determina dirigenziale n. 33 del 15 giugno 2001, con una nuova perimetrazione dalla quale e' stata stralciata l'area di proprieta' della societa' SOL;
Vista la nota del 4 novembre 2002, prot. n. Q1.2002.0035211 con la quale la regione Lombardia propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di ampliare il perimetro dell'area da sottoporre alle procedure di cui alla legge n. 426/1998 anche al territorio del comune di Virgilio, conseguentemente a quanto decretato dalla giunta regionale con provvedimento n. 19438 del 3 agosto 2000, nonche' all'area della societa' Belleli;
Ritenuto di dover condividere la proposta regionale di ampliamento del perimetro sia per quanto riguarda l'area del comune di Virgilio che l'area Belleli attesa la mancanza per quest'ultima di dati analitici che dimostrino la conformita' ai valori limite di concentrazione degli inquinanti fissati dal decreto ministeriale n. 471/1999;
Vista la nota prot. n. Q1.2002.00.36977 del 14 novembre 2002, con la quale la regione Lombardia chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'inserimento del porto di Valdaro nella perimetrazione del sito;
Vista la nota del 3 dicembre 2002, prot. n. Q1.2002.0039339 con la quale la regione Lombardia trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il verbale della riunione tenutasi a Milano tra i rappresentanti degli enti locali interessati il giorno 25 novembre 2002 presso gli uffici regionali in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" nella quale, tra l'altro, e' stato raggiunto l'accordo sulla esclusione del porto di Valdaro dall'area di perimetrazione del sito in ragione del fatto che, alla luce degli esiti analitici del campionamento effettuato dall'ARPA nell'area di discarica del porto di Valdaro, trasmessi dal comune di Mantova con nota prot. n. 18688/2001, non sussistono condizioni tali da giustificare l'inserimento dell'area nella perimetrazione;
Vista la nota prot. n. 16531/02 del 9 dicembre 2002 con la quale del comune di Virgilio trasmette, in riscontro a quanto concordato nella riunione del 25 novembre 2002 sopracitata, le aree del territorio di propria competenza da includere nel perimetro del sito di interesse nazionale;
Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attivita' di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;
Decreta:
Art. 1.
Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:40.000, allegata al presente decreto.
La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lombardia.
L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.
La perimetrazione potra' essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.
 
Art. 2.
Il presente decreto, unitamente all'allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 201
 
Allegato
PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI "LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO"

----> Vedere allegato di pag. 28 <----
 
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