Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 aprile 2003 |
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "CSQA Certificazione Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la tutela dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 492/03 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina", nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale del 30 marzo 2001 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione "Sopressa Vicentina" ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 3 ottobre 2001 l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione "Sopressa Vicentina" protetta transitoriamente a livello nazionale; Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STO) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed e' stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina"; Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Vista l'indicazione espressa dal Consorzio della Sopressa Vicentina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo "CSQA Certificazione qualita' agroalimentare Srl" e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina"; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, al controllo della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina" e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 6 ottobre 2001, quale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Sopressa Vicentino", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92". |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "CSQA Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina", anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina". |
| Art. 8. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Sopressa Vicentina", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2003 Il direttore generale: Abate |
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