Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 marzo 2003
Cancellazione di varieta' di specie agrarie dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varieta' indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

----> Vedere tabella di pag. 11 <----

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2003
Il direttore generale: Abate Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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