Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 67
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modilica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche), come rettificata con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 214 del 9 agosto 2002;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'art. 2 utilizzano i modelli di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1, nella pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli importi indicati:
a) dall'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori;
b) dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le forniture;
c) dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per i servizi;
d) dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per i settori speciali.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e 1'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.".
- La direttiva 2001/78/CE e' pubblicata in GUCE, n. L
285, del 29 ottobre 2001.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge
quadro in materia di lavori pubblici", ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forrnture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi" ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca:
"Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative
alle procedure di appalti nei settori esclusi", ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98,
S.O.
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, vedi note alle premesse.
L'art. 80, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica, cosi' recita:
"Art 80 (Forme di pubblicita). - 1. Le caratteristiche
essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari
o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP,
contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea".
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188,
S.O.
L'art. 1, del citato decreto legislativo, cosi' recita:
- Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i
prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del
settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole
forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto
pubblico sono elencati, in modo non esaustivo,
nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
alle disposizioni del presente testo unico la normativa
emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle
contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente
testo unico .
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di
cui al presente testo unico le amministrazioni
aggiudicatrici osservano il principio della non
discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione
di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da
assumere a base per la determinazione degli importi
indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma,
per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e'
pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nei quindici giorni
successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee".
- L'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, cosi' recita:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli
appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di
stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di
200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle
disposizioni del presente decreto anche gli appalti di
servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto
dell'IVA, e' uguale o superiore al controvalore in euro di
130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui
all'allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2,
per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1,
categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524,
7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato
1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'art. 3, comma 5,
le disposizioni del presente decreto si applicano solo se
il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento
della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore a
200.000 euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla
Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica cura la tempestiva
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre
2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per
la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2;
tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da
parte della Commissione europea, ha efficacia per un
biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al
31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in
lire e in euro dell'importo dell'appalto".
- L'art. 9 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n.
158, cosi' recita:
"Art. 9 ( Valore degli appalti). - 1. Fermo quanto
previsto, per gli appalti di lavori, dall'art. 2 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti
di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori
di cui agli allegati III, IV, V e VI:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di
servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori
di cui all'allegato X:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di
servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori
di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti
speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le
forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato
XVI-A;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui
all'allegato XVI - B e per quelli dell'allegato XVI- A di
cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono
7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un
appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla
remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo
conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli
appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi
seguenti:
a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da
pagare;
b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi
finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre
forme di remunerazione;
c) nel caso degli appalti che comportano
progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per
oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a
riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del
valore dell'appalto:
a) per gli appalti aventi una durata determinata, se
quest'ultima e' pari o inferiore a dodici mesi, il valore
totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se
quest'ultima e' superiore a dodici mesi, il valore totale
comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o
qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore
prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi
quattro anni.
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un
prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo
stimato dell'appalto si determina come segue:
a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove
questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore
complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per 48.
6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede
esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base
per determinare il valore dell'appalto l'importo totale
massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della
locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le
opzioni.
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di
servizi per un determinato periodo attraverso una serie di
appalti da attribuire ad uno o piu' fornitori o prestatori
di servizi, oppure di appalti destinati ad essere
rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in
base:
a) al costo totale degli appalti che sono stati
stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici
mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe,
corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche
prevedibili in termini di quantita' o di valore che
interverranno nei dodici mesi successivi,
oppure:
b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel
corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo
contratto, oppure in tutto il periodo di validita'
dell'appalto, se quest'ultimo e' superiore a dodici mesi.
8. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui
all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato
di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.
9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai
fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul
valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato
di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile
destinato a soddisfare di per se' una funzione economica e
tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono
suddivisi in piu' lotti, il valore di ogni lotto deve
essere preso in considerazione per la stima del valore
indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti e'
pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti
disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel
caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono
derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato
al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreche'
il valore totale di questi lotti non superi il 20% del
valore di tutta la partita.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti
aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di
lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi
necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a
disposizione dell'imprenditore.
11. Il valore delle forniture o dei servizi che non
sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di
lavori non puo' essere aggiunto al valore di questo appalto
allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o
servizi all'applicazione del presente decreto.
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di
servizi e forniture, comprendente anche il valore dei
lavori di posa e installazione, deve essere basato sul
valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo
dalle quote rispettive.
13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere
l'applicazione del presente decreto suddividendo gli
appalti o utilizzando modalita' di calcolo particolari del
valore degli appalti.
14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla
Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica cura la tempestiva
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre
2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per
la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale
valore, salve successive e diverse indicazioni, pure da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da
parte della Commissione europea, ha efficacia per un
biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al
31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione
in lire dell'importo dell'appalto".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275".
- L'art. 24 della citata legge, cosi' recita:
"Art. 24 (Gare informatiche e supporto ai programmi
informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche
sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara
su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce
altresi' le necessarie modalita' applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui
al comma 1 sono estesi alle societa' concessionarie di
lavori e servizi pubblici, alle societa', alle aziende
speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici,
nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare la
normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di
affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di
cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di
importo inferiore a quello di applicazione della disciplina
comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione
prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la
normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi
di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici
previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che
le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini
dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni
e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni
dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la
trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese
quelle relative alle modalita' di collaudo e pagamento,
nonche' la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di
informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi
compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete
unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si
avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, che e' collocato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in posizione di
autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono
soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19
dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al
presente articolo sono ricomprese negli ordinari
stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione".



 
Art. 2.
Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori
1. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;
b) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
c) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
d) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori speciali.



Note all'art. 2:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi note alle
premesse
- L'art. 2, comma 2, della citata legge, cosi' recita:
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 2. Le norme della presente legge e del
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e
ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge".
- Per il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
vedi note alle premesse.
- L'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo,
cosi' recita:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 3. Sono
amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole
forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto
pubblico sono elencati, in modo non esaustivo,
nell'allegato 3".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
vedi note alle premesse.
- L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo citato,
cosi' recita:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono
amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
vedi note alle premesse.
- L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo citato,
cosi' recita:
"Art. 2 (Soggetti aggiudicatori). - 1. Sono soggetti
aggiudicatori:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
territoriali e locali, gli altri enti pubblici non
economici, gli organismi di diritto pubblico comunque
denominati e loro associazioni;
b) le imprese pubbliche;
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle
attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di
diritti speciali o esclusivi".



 
Art. 3.
Modelli di formulari
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'articolo 2 utilizzano i modelli di formulari contenuti negli allegati al presente decreto, del quale sono parte integrante.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli appalti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, non sono piu' utilizzati:
a) gli allegati I-L-M-N-O del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
b) l'allegato n. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
c) gli allegati nn. 4 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
d) gli allegati nn. XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.



Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
recante: "Modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e
97/52/CE", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 1998, n. 275.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
vedi note alle premesse.



 
Art. 4.
Norme finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/78/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Pisanu, Ministro dell'interno
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza".



 
Allegato I
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARI PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

----> Vedere allegato da pag. 91 a pag. 114 <----
 
Allegato II
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARIO PER LE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

----> Vedere allegato da pag. 115 a pag. 119 <----
 
Allegato III
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARIO PER GLI APPALTI CHE DEVONO
ESSERE AGGIUDICATI DA UN CONCESSIONARIO

----> Vedere allegato da pag. 120 a pag. 124 <----
 
Allegato IV
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARI PER APPALTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE,
INCLUSI QUELLI NEI SETTORI SPECIALI

----> Vedere allegato da pag. 125 a pag. 133 <----
 
Allegato V
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARIO PER LE GARE D'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

----> Vedere allegato da pag. 134 a pag. 143 <----
 
Allegato VI
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARIO PER IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
NEI SETTORI SPECIALI

----> Vedere allegato da pag. 144 a pag. 147 <----
 
Allegato VII
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARI PER L'AVVISO INDICATIVO PERIODICO
NEI SETTORI SPECIALI SENZA INDIZIONE DI GARA

----> Vedere allegato da pag. 148 a pag. 165 <----
 
Allegato VIII
(articolo 3 - comma 1)
FORMULARIO PER L'AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI
AGGIUDICATI NEI SETTORI SPECIALI

----> Vedere allegato da pag. 166 a pag. 173 <----
 
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