Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68
Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2001/29/CE e' pubblicata in GUCE n. L167
del 22 giugno 2001.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001».
- Gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, della citata
legge, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi l o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. l saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amiministrazioni, si provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individueranno, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili».
«Art. 30 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione). -
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e
con le modalita' di cui all'art. 1, commi l e 2, un decreto
legislativo al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare
le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia
di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in
materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di
riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti
connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di
riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione
al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di
comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento
alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo
che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento
individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di
comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo
che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento
individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti
interpreti ed esecutori, nonche' ai produttori di
fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed
agli organismi di diffusione radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante
agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso
di prima vendita o primo atto di trasferimento di
proprieta' nell'Unione europea, effettuato dal titolare del
diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi
di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico,
esercitando le opzioni previste dall'art. 5 della direttiva
senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una
rigorosa tutela del diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica
contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la
protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi,
prevedendo adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a
tutela delle informazioni sul regime dei diritti,
stabilendo idonei obblighi e divieti».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio».
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il
9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato».
- La legge 22 novembre 1973, n. 866, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: «Norme a
favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, reca:
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
- L'art. 11, della citata legge, cosi' recita:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica;
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
L'art. 52, del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- L'art. 10, del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
l ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto lezislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni le funzioni del Dipartimento per i
servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7.-9. (Omissis).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.».
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca:
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59».
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, reca: «Nuove norme
di tutela del diritto di autore».



 
Art. 2

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
 
Art. 3

1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".
 
Art. 4

1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".
 
Art. 5

1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
 
Art. 6

1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto
riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la
tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico
mediante l'impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
 
Art. 7

1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione.".
 
Art. 8

1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessita' tecniche della registrazione.".
 
Art. 9

1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e sostituito dal seguente:

"Capo V
Eccezioni e limitazioni

Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche' non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita' per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purche' siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le modalita' di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorita' competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perche' esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 . Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
vedi note alle premesse.
- L'art. 7, comma 2, della citata legge, cosi' recita:
«2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma l e
quelle di cui all'art. 3, comma 6, all'art. 5, comma 5 e
all'art. 6, comma 5, per le attivita' di studio e di
ricerca nonche' per i fini di promozione di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o
esecutori.».



 
Art. 10

1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
 
Art. 11

1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce
nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima
vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi
fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
 
Art. 12

1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.".
 
Art. 13

1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la regolarita' dell'utilizzazione.".
 
Art. 14

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".
 
Art. 15

1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.".
 
Art. 16

1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".
 
Art. 17

1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.".
 
Art. 18

1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art.78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento e' titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunita' europea se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle
copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.".
 
Art. 19 1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su
filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri
organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle
fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa
avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di
ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del
pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.".
 
Art. 20

1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della
fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e
modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le
stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano
gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la
fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia
utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli
artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a
favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'ari. 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio
della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato
membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni:
l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del
diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto
contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra
l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con
la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
 
Art. 21

1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".



Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 81 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 81 (Gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al
pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione). - Sono
applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le
controversie nascenti dall'applicazione del presente
articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma
primo dell'art. 54.».



 
Art. 22

1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
 
Art. 23

1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti

Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.".
 
Art. 24

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso puo' essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".
 
Art. 25

1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e
nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto
pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le
regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti
sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di
mandato bastando che consti della loro qualita';
2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato
dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli
atti per i quali questa cautela e' prescritta o
autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite
all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di
procedura civile.».
- L'art. 474 del codice di procedura civile reca:
«Art. 474 (Modi di accettazione). - L'accettazione puo'
essere espressa o tacita.».



 
Art. 26

1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.".



Nota all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 171-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo e dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui
al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma l
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.».



 
Art. 27

1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
 
Art. 28

1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituto dal seguente:
"174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.".
 
Art. 29

1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.".



Note all'art. 29:
- Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633,
vedi note alle premesse.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
- Gli articoli 17, comma 3 e 26, comma 3-bis, della
citata legge cosi' recitano:
«Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».
«Art. 26. (Dipartimento per l'informazione e
l'editoria). - (Omissis).
3-bis. Il Dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e
promuove campagne informative attraverso la televisione, la
radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte
a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita'
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi
o contraffatti.».



 
Art. 30

1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".



Note all'art. 30:
- Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633,
vedi note alle premesse.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
- L'art. 24, della citata legge, cosi' recita:
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'.».
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: «Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia.».
- L'art. 45 della citata legge, cosi' recita:
«Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il
Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera'
annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni,
sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia:
a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di
iniziative e manifestazioni in Italia promosse od
organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche'
per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a
contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti
pubblici nazionali per la conservazione del proprio
patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione
di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza
internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle
sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in
base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
programmazione complessiva di film italiani, con
particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in
campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a
contribuire in base a particolari impegni assunti nel
quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi,
materiali ed attrezzature inerenti alla produzione
cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare
annualmente con il Ministero dei trasporti;
f)-o) (omissis);
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o
soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative
assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o
industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base
ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno
industriale o artistico;
t) [per circuiti e consorzi di esercizi
cinematografici, con particolare riguardo per quelli
operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa
e la circolazione di copie e la promozione di film
nazionali e comunitari, per le iniziative volte
all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita'
promozionali di interesse collettivo degli esercizi
consorziati];
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
di interesse nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati,
sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a
carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni
pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di
riviste e opere a carattere storico e critico-informativo
di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia,
nonche' l'organizzazione di corsi di cultura
cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza
scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con
particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
z) in sostituzione dei contributi sugli spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni
contenute nell'art. 15, regio decreto-legge 15 aprile 1926,
n. 765, e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n.
1615, a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un
contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo
degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara'
ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello
spettacolo.
L'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la Commissione centrale per la cinematografia,
fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di
presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita'
competente in materia di spettacolo determina con proprio
decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare
all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la
realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.».



 
Art. 31

1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.".



Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 182-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive
competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo,
fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche'
sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere
e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei
supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i
quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione
e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui
all'art 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti
istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire
in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonche'
le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai
locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla
lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione,
in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la
ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e
supporti di registrazione di cui all'art. 71-septies. Nel
caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o
emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve
essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.».



 
Art. 32

1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".



Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. l86 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 186. - Le convenzioni internazionali per la
protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di
applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di
reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e'
interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle
due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di
fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
(P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazionei.».



 
Art. 33

1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".



Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare un comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 71-quinquies comma 4.».



 
Art. 34

1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo cormma e' sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".



Nota all'art. 34:
- Il testo vigente dell'art. 193 della legge 22 aprile
1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 193. - Il comitato puo' essere convocato:
a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo
studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies,
comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto
d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i
rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della
commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei
Ministeri.».
Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del
presidente del comitato, puo' invitare alle riunioni anche
persone estranee al comitato, particolarmente competenti
nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.».



 
Art. 35

1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura; b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza dei termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".
 
Art. 36

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto"



Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 5 (Diritti degli artisti interpreti o esecutori).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del
20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti
interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1;
73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai
produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la
documentazione necessaria alla identificazione degli aventi
diritto.
2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al
comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o
esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso
tra le associazioni di categoria dei produttori di
fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o
esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di
riscossione ed erogazione dei compensi.
3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE
comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da
essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi'
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
dei nominativi degli aventi diritto.
4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi
causa hanno diritto di riscuotere dall'IMALE i compensi ad
essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto
delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente
articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono
devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per
le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.».



 
Art. 37

1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".



Nota all'art. 37:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n.
93, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 7 (Compensi non distribuibili). - 1. I compensi
di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non
sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.
2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle
di cui all'art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche'
la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca
nonche' per i fini di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o
esecutori.».



 
Art. 38

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente protetti.



Nota all'art. 38:
- Per il testo vigente dell'art. 75 della legge n.
633/1941, si veda l'art. 14 del presente decreto.



 
Art. 39

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure: a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e
CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e'
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore; c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di
fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650
megabyte. d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash
memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64
megabyte; e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di
registrazione; f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW
video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una
capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore; g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e
videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7
gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore; h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino
al rivenditore.
 
Art. 40

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".



Nota all'art. 40:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Societa' italiana autori e editori). - 1. La
Societa' italiana autori ed editori, di seguito denominata
SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
funzioni:
a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque
attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103
della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui
alla lettera a), nell'ambito della societa'
dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo
delle opere dell'ingegno.
2. L'attivita' della SIAE, fatto salvo l'esercizio
delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e'
disciplinata dalle nonne di diritto privato.
3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla
legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi e
diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti
pubblici o privati.
4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono
regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di
cui all'art. 13, comma 1, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13. Lo statuto
assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli
organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi
dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto,
che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno
alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di
provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con
l'ordinamento vigente in sede europea.
5. Lo statuto e' adottato dall'assemblea a maggioranza
dei suoi componenti, su proposta del consiglio di
amministrazione, ed e' approvato con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione
relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti
connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi,
nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della
data di entrata in vigore del presente decreto, la
separazione contabile tra le due distinte gestioni per
ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio
finanziario.
7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del
diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai
principi della massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore
sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti
all'approvazione del Ministro vigilante.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza
e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie
di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del
regolamento di attuazione della medesima legge, approvato
con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.».



 
Art. 41

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 106 della legge n.
633/1941, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106. - L'omissione del deposito non pregiudica
l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere
protette a termini delle disposizioni del titolo I di
questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere,
l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
(Comma abrogato).
Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere
al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di
cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal
regolamento.».



 
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