Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 69
Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2, e 5, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato nella seduta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno
parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli
importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; c) ai dazi all'importazione; d) ai dazi all'esportazione; e) all'imposta sul valore aggiunto; f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche
e sugli oli minerali; g) alle imposte sul reddito e sul capitale; h) alle imposte sui premi assicurativi; i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle
spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con
l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale
determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha
sede l'autorita' adita.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.». L'articolo 1 cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale provinciale entrano in vigore, per le
regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma».
- La direttiva 2001/44/CE pubblicata in G.U.C.E.
28 giugno 2001, n. L 175.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.». L'art. 23 cosi' recita:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni) -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, reca: «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito.». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
«Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999,
n. 53, S.O.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "autorita' richiedente", l'autorita' competente di uno Stato
membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti
di coi all'articolo 1; b) "autorita' adita", l'autorita' competente di uno Stato membro a
ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui
all'articolo 1; c) "dazi all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno
effetto equivalente sulle importazioni, nonche' gli oneri previsti
all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le
disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti
dalla trasformazione di prodotti agricoli; d) "dazi all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno
effetto equivalente sulle esportazioni, nonche' gli oneri previsti
all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le
disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti
dalla trasformazione di prodotti agricoli; e) "imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al
combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della
direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1982, n. 506; f) "imposte sui premi assicurativi", le imposte di cui all'allegato
A, nonche' i crediti relativi a quelle di natura identica o
analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f).
3. L'autorita' nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e riavere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1 , comma 2 e' il Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 2:
- La direttiva 77/799/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
27 dicembre 1977, n. 336.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1982, n. 506, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n.
77/99 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra
gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto.». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1982, n. 215. Atto di
recepimento della direttiva 77/99/CEE.



 
Art. 3
Assistenza per le richieste di informazioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorita' richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorita' richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresi', la natura e l'importo del credito.
3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione puo' pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
 
Art. 4
Assistenza per le richieste di notifica

1. Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente.
2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorita' richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresi', la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
 
Art. 5
Assistenza per il recupero dei crediti

1. Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze da' corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. L'autorita' richiedente puo' formulare una domanda di recupero soltanto:

a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono
contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva
l'espressa volonta' di procedere comunque al recupero in caso di
contestazione; b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le
procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non
porteranno al pagamento integrale del credito.

3. La domanda contiene:

a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo o la sede
e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle
persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che
detengono beni patrimoniali; b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini
dell'identificazione dell'autorita' richiedente; c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero,
emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente; d) la natura e l'importo del credito, specificando la somma dovuta a
titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese,
nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l'autorita'
richiedente e quella adita; e) la data di notificazione del titolo esecutivo all'interessato da
parte dell'autorita' richiedente o dell'autorita' adita; f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo
durante il quale e' possibile, secondo le disposizioni vigenti
nello Stato membro richiedente, procedere al recupero; g) la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono
contestati nello Stato richiedente ovvero l'espressa volonta', in
presenza di contestazione, di recuperare comunque il credito. In
ogni caso la richiesta deve contenere la dichiarazione che la
procedura di recupero e' stata avviata nello Stato membro
richiedente e che non portera' al pagamento integrale del credito; h) ogni altra informazione utile.

4. L'autorita' richiedente invia all'autorita' adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
5. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana.
6. Per il pagamento delle somme dovute, sentita l'autorita' richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai sensi dalle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data in cui e' pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'autorita' richiedente.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno.
8. Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
9. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso, modalita' specifiche di rimborso.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente del seguito dato alla domanda di recupero dei crediti.



Note all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi note alle premesse.



 
Art. 6
Contestazioni del credito

1. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorita' richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorita' richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorita' richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione.
2. L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l'organo competente, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validita' del titolo emesso dall'autorita' richiedente.
 
Art. 7
Misure cautelari

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

a) su domanda motivata dell'autorita' richiedente; b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all'articolo 6, comma
1.

2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 8.
 
Art. 8
Esclusione dell'assistenza

1. L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere piu' oggetto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
 
Art. 9
Disposizioni varie

1. I crediti di cui all'articolo 1 non godono del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La prescrizione dei crediti e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si considerano posti in essere nello Stato in cui il credito e' sorto.
3. I documenti e le informazioni ricevuti dall'autorita' richiedente sono comunicati soltanto:

a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza; b) agli organi e agli uffici incaricati del recupero dei crediti e
solo ai fini del recupero stesso; c) alle autorita' giudiziarie competenti per le azioni di recupero
dei crediti.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatti salvi gli Accordi o le Convenzioni con gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale, che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia.
 
Art. 10
Norme di esecuzione

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o piu' decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.



Note all'art. 10:
- La direttiva 76/308/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
19 marzo 1976, n. L 73. L'articolo 22 cosi' recita:
«Le modalita' pratiche per l'applicazione dell'art. 4,
paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3, degli
articoli 7, 8, 9, 11, dell'art. 12, paragrafi 1 e 2,
dell'art. 14, dell'art. 18, paragrafo 3 e dell'art. 25, la
determinazione dei mezzi con i quali possono essere
effettuate le comunicazioni tra le autorita', nonche' le
modalita' relative alla conversione e al trasferimento
delle somme ricuperate e alla determinazione dell'importo
minimo del credito che puo' dar luogo a una domanda di
assistenza sono adottate secondo la procedura di cui
all'art. 20, paragrafo 2.».



 
Art. 11
Norme abrogate

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 346-bis a 346-quinquies del capo I-bis del titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed i commi sesto e settimo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale.». Pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo
1973, n. 80.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1972, n. 292, S.O.



 
Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Per le richieste di assistenza pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato A
(Previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f))

----> Vedere allegato di pag. 223 <----
 
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